Testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2005, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a F...

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n.315

Testo del

30 dicembre 2004, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306

del 31 dicembre 2004), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2005,

n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni

urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali

di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia,

nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari».

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

    Art. 2.

  2. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    Art. 3.

  3. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro...

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