Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezz...

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n.45

Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge di conversione

31 maggio 2005, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 12), recante:

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco

.

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle, leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...

)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2005 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Assunzione e mantenimento in servizio di personale della

Polizia di Stato

  1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, (( di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, )) nonche»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004».

  2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

  4. Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di, 17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n.

    311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.

    (( 4-bis. Fatte salve le priorita' di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004.

    ))

    (( Art. 1-bis.

    Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della

    Polizia di Stato

  5. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.

  6. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di Sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.

  7. E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A.

  8. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1087 unita'.

    Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  9. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ))

    (( Art. 1-ter.

    Commissioni sanitarie

  10. Al fine di un piu' razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT