TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE - Testo del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 2008), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana al...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Partecipazione di personale delle Forze armate

1. E' autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e

10, e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio

2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 marzo 2008, n. 45, recante «Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008, e' il seguente:

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale) - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto e' corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno

1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU,

Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID,

EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;

b)- e) (omissis);

2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'art. 3, comma 12, non si applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. (omissis);

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre

2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'art.

19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. (omissis);

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.

298, e successive modificazioni.

7-9 (omissis);

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge

28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. (omissis).

.

Art. 5 (Disposizioni in materia penale) - 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge

1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del

Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma.

.

Art. 6 (Disposizioni in materia contabile) - 1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 7.

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il

Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

.

Art. 2.

Partecipazione di personale civile

1. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma 1.

3. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico e' stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

4. E' autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l'anno 2008, per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori.

Riferimenti normativi:

- Il testo...

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