Testo del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2006), coordinato con la legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ((per l'anno 2006)) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.

2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonche' l'applicabilita' dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987:

Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. (Omissis).

2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il

Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

.

- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

176 del 30 luglio 2005:

Art. 4 (Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile). - 1. (Omissis).

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del

Ministero degli affari esteri, l'art. 5 della legge

24 febbraio 1992, n. 225, e l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, della legge

26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'art. 5, comma 3, della legge

24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

.

Art. 2.

Missione militare

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.

Art. 3.

Consigliere diplomatico

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:

Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con decreto dei Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171-bis. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale.

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennita' personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.

.

Art. 4.

Indennita' di missione

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Riferimenti normativi:

- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante

Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero

, e' pubblicato...

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