TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 - Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48), recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale"

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

(( 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente

"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".

4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato.))

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 2, 8 e 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttiva del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario, e' il seguente

"Art. 2. - 1. All'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente

    "1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni.

    Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza

    dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.

    Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. ; b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto sono sostituite dalle seguenti: "le altre ; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente

    "3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.

    Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. ; d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta , le parole: "alla prefettura sono soppresse e le parole

    "dei lavori pubblici, dei trasporti, sono sostituite dalle seguenti

    "delle infrastrutture e dei trasporti, ; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente

    "5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.

    L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ; f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla prefettura sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione ; g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti

    "6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni.

    6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.

    6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. ; h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente

    "7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell' art. 7, comma 1."; i) il comma 8 e' sostituito dal seguente

    "8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le...

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