Testo del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 262 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: . ...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. all'articolo 18, comma 1, le parole: ´da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente leggeª sono sostituite dalle seguenti: ´da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore delle presente leggeª; b) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente

      ´3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, (( dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi

    2. coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e (( hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati )); c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; (( c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di...

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