Testo del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Fo...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento

degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e' inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale gia' appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

  1. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

  2. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

  3. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

  4. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

  5. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo degli articoli 14 e 19, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato).

    Art. 14. - 1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono soppressi.

    2. Il personale dei predetti ruoli e' inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza, dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici.

    3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianita' maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'art.

    31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'art. 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

    4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.

    15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

    197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio.

    Art 19. - (Omissis).

    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con la medesima decorrenza.

    (Omissis).

    4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di "sostituto commissario" di cui all'art. 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

    335, dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia)

    Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1.

    L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue

    a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

    (Omissis).

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica)

    Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue

    a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo; b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.

    (Omissis).

    .

    Art. 2.

    Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato 1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, gia' in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, gia' inquadrato nella settima qualifica funzionale, e' inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT