DETERMINAZIONE 6 marzo 2002 - Finanza di progetto: quesiti posti in materia di gara per la scelta dei partecipanti alla procedura negoziata, di variazione della composizione del promotore e di possibilita' di impiego della procedura del promotore per il "ciclo integrale delle acque". (Determinazione n. 4/2002)

IL CONSIGLIO

Premesso Con nota del 30 gennaio 2002, l'ing. Enrico Brunori chiedeva a questa Autorita' di vigilanza di esprimere il proprio avviso in ordine ad alcune questioni interpretative concernenti la procedura relativa all'affidamento della realizzazione di opere pubbliche per mezzo della cosiddetta "finanza di progetto".

Premesso che l'ANAS e l'azienda U.L.S.S. 12 veneziana avevano indetto due gare, rispettivamente, per l'affidamento della progettazione, della costruzione e della gestione del collegamento autostradale di connessione tra le citta' di Brescia e Milano, e per l'affidamento della progettazione, della costruzione e della gestione del nuovo ospedale di Mestre, il Brunori chiedeva di sapere se, nelle gare indette ai sensi dell'art. 37-quater della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, prima della presentazione delle domande di partecipazione, fosse possibile prendere visione, ed eventualmente entro quali limiti, della documentazione posta a base delle gare medesime.

Tra l'altro, il richiedente lamentava che i bandi concernenti le gare indicate non riportavano il contenuto e le caratteristiche delle opere da realizzare, limitandosi a fare rinvio alla proposta del promotore ed alla documentazione ad essa allegata, senza consentirne l'immediata e piena conoscenza, nel presupposto che nella licitazione privata, ritenuta applicabile al caso di specie, la visione dei documenti e' consentita ai soli concorrenti invitati alla gara. In tal modo, secondo il richiedente risultavano disattesi i piu' elementari principi di trasparenza e massima concorrenza.

Con riferimento alla prima delle gare indicate, inoltre, la Brebemi S.p.a., premesso di avere assunto l'iniziativa dell'opera, chiedeva, a sua volta, di sapere fino a quando avrebbe potuto eventualmente associare altre imprese; e tanto nel presupposto che la giurisprudenza amministrativa ammette la possibilita', entro determinati limiti, di modificare la composizione del soggetto partecipante alla gara tra la fase di prequalifica e quella relativa alla gara vera e propria.

Altro quesito, infine, concernente la "finanza di progetto" veniva formulato dalla Sogesid S.p.a. che voleva, in particolare, conoscere l'avviso dell'Autorita' in merito all'utilizzo dell'istituto ovvero, in alternativa, della concessione di costruzione e gestione con riferimento ai singoli segmenti del ciclo idrico (adduzione, captazione, depurazione ecc.).

Considerato I problemi interpretativi di cui agli indicati quesiti si ricollegano alla questione concernente la individuazione della natura della "gara" di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 37-quater della legge n. 109/1994 e s.m. e sembrano scaturire...

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