Quella 'Fessura' Aperta Sul Segreto Delle Indagini Preliminari

AutorePiero Innocenti
Pagine271-271
271
dott
Arch. nuova proc. pen. 3/2017
DOTTRINA
QUELLA "FESSURA" APERTA
SUL SEGRETO DELLE INDAGINI
PRELIMINARI
di Piero Innocenti
Una direttiva emanata a Torino, una quindicina di
giorni fa, dal procuratore generale della Repubblica Fran-
cesco Saluzzo e indirizzata ai vari organismi di polizia
giudiziaria del distretto (Piemonte e Valle d’Aosta) per
restringere, in alcuni casi, l’obbligo di trasmettere alle
rispettive gerarchie informazioni su attività investigative
in corso, è destinata a sollevare qualche problema. Tanto
più se analoga posizione venisse assunta anche da altri
Procuratori Generali. Tutto nasce dal decreto legislativo
del 19 agosto 2016 n. 177, che ha introdotto un cospicuo
"pacchetto" di norme con l’obiettivo di razionalizzare l’or-
ganizzazione e l’esecuzione delle funzioni demandate alle
forze di polizia. Ha fatto, quindi, seguito (8 ottobre 2016)
la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a
f‌irma del prefetto Gabrielli, nella sua veste di Capo della
Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con-
tenente le "istruzioni per la comunicazione di notizie re-
lative ad informative di reato all’Autorità Giudiziaria". Si
tratta, come è facilmente intuibile, di materia delicatissi-
ma su cui vale la pena fare qualche sintetica considerazio-
ne. La novella introdotta dal D.L.vo 177/2016 stabilisce, tra
l’altro che le comunicazioni alla scala gerarchica sono ef-
fettuate "..indipendentemente dagli obblighi prescritti dal
Codice di procedura penale". In questo modo il legislatore
ha introdotto una eccezione al regime di segretezza degli
atti delle indagini preliminari, stabilito dall’art. 329 c.p.p.
(Obbligo del segreto) o derivanti dall’esercizio del pote-
re di segretazione del P.M. ex art. 391 quinquies. Quanto
alle modalità di effettuazione delle comunicazioni, l’art.18
comma 5, secondo periodo, ha rimesso tale adempimento
ad apposite "istruzioni" che dovevano essere emanate dai
vertici di ciascuna forza di polizia entro il primo gennaio
2017. Per la Polizia di Stato tale obbligo è stato rispettato
con la circolare dipartimentale sopraindicata. Vengono,
così, individuati tutti quei "presidi di polizia" i cui respon-
sabili hanno l’obbligo di comunicazione superiore e che
sono quelli chiamati normalmente a svolgere attività di
natura investigativa, come gli uff‌ici divisionari delle Que-
sture e le varie articolazioni sub dirigenziali (squadra mo-
bile, Digos, uff‌icio prevenzione generale e soccorso pubbli-
co), le Sezioni di Polizia Stradale, di Polizia Postale, della
Polizia Ferroviaria, i Reparti prevenzione crimine (sono
quelli il cui impiego sul territorio è disposto dal Diparti-
mento, in relazione a specif‌iche esigenze locali) nonché
i Servizi delle varie Direzione Centrali che hanno analoga
connotazione (per esempio il Servizio Centrale Operativo,
il Servizio Antiterrorismo ecc..). Ora, nonostante la chiara
indicazione di comunicazioni alle gerarchie "...circoscritte
ai soli dati e notizie indispensabili a garantire un adeguato
coordinamento informativo ai diversi livelli organizzativi
delle Forze di Polizia.." con l’ulteriore precisazione che " i
ragguagli relativi alle informative di reato dovranno essere
partecipati nello stretto limite in cui essi appaiono suscet-
tibili di essere rilevanti per l’esercizio dell’attività di rac-
cordo informativo..", non vi è dubbio che tale canale di co-
municazione comporti concreti pericoli di fuga di notizie.
C’è chi, peraltro, vede in questo contesto normativo più
che l’esigenza di un rafforzamento della funzione di coor-
dinamento informativo all’interno delle varie articolazioni
delle diverse forze di polizia, lo scopo, da parte dei vertici
politici di riferimento, di acquisire "utili" informazioni su
indagini di polizia giudiziaria di "particolare rilevanza" in
corso. Va anche annotato che secondo la direttiva diparti-
mentale in questione, l’obbligo introdotto dal citato art. 18
non si esaurisce con la fase dell’informativa di reato invia-
ta al P.M. ma debbono essere "partecipati" tutti gli ulterio-
ri sviluppi relativi a tale atto. Insomma, la decisione, ben
ponderata, del Procuratore Generale di Torino con cui, in
determinati casi, si deve garantire il rispetto assoluto san-
cito dall’art. 329 c.p.p. e viene disposto dai vari P.M. del
distretto il divieto o il differimento della comunicazione
della polizia giudiziaria alla scala gerarchica, è destinata
ad essere un precedente importante.

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