DECRETO 22 dicembre 2011 - Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008, recante modalita'' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita'' e il relativo finanziamento. (12A00221)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n.1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento (CE) n. 865/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' ed il relativo finanziamento;

Visto il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' ed il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento (CE) n. 2080/2005;

Visto il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011 di modifica del regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento (CE) n. 2080/2005;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il decreto legge n. 182 del 9 settembre 2005, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento, a seguito delle modifiche emanate con regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011;

Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attivita', per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21/12/2011;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

  1. Il presente provvedimento, di seguito denominato "Decreto", disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalita' tecniche e applicative delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 867/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione.

    Il Decreto fissa, in particolare, le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie per i loro programmi di attivita' e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.

    Ai sensi del Decreto, si intende per:

    1. UE: Unione europea;

    2. regolamento: regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008;

    3. Ministero-SAQ: L'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'.

    4. Ministero-POCOI: L'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali; Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato.

    5. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

    6. Regioni: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

    7. Comitato: Comitato di valutazione di cui all'art. 6;

    8. organizzazione di operatori del settore oleico: una delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d);

    9. organizzazione nazionale: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;

    10. organizzazione interregionali: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in piu' di una Regione e interessano un numero di zone regionali inferiore ad otto;

    11. organizzazione regionale o provinciale: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in un'unica Regione o Provincia autonoma;

    12. zona regionale: una delle zone come di seguito individuate:

    1) province di Foggia, Bari e Barletta-Andria-Trani (BAT)

    2) province di Taranto, Brindisi e Lecce;

    3) province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;

    4) province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;

    5) regione Sicilia;

    6) regione Campania;

    7) regione Lazio;

    8) regione Abruzzo;

    9) regione Toscana;

    10) regione Molise;

    11) regione Sardegna;

    12) regione Basilicata;

    13) regioni Umbria, Marche e Emilia Romagna;

    14) regioni Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;

    15) regioni Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta;

    Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche...

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