Quando una chiamata in correità diventa una diffamazione o una calunnia

AutoreChiara Picardi - Tommaso Giovanni Patrone
Pagine9-10
1053
dott
Rivista penale 12/2016
DOTTRINA
QUANDO UNA CHIAMATA
IN CORREITÀ DIVENTA
UNA DIFFAMAZIONE
O UNA CALUNNIA
di Chiara Picardi e Tommaso Giovanni Patrone
L’articolo 192 del codice di procedura penale è una nor-
ma dettata dal legislatore a garanzia dell’imputato e posta
a presidio del processo di stampo accusatorio, ormai da
decenni introdotto nel nostro ordinamento giuridico.
La doverosa interpretazione del processo penale, co-
stituzionalmente (art. 111 Costituzione) e convenzional-
mente orientata (art. 6 Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali)
ci impone di differenziare, ontologicamente, quest’ultimo
dal rito civile, o meglio i criteri di ricerca e valutazione
della prova nel processo penale rispetto a quelli utilizzati
nel processo civile. Invero nessuna forma di automatismo
o presunzione, come contemplate dagli articoli 2727 e
seguenti del codice civile, sono ammesse nel rito penale
ove vige, al contrario, la regola dell’“oltre ogni ragionevole
dubbio” e non del “più probabile che non”(1).
Il principio di inviolabilità della libertà personale, della
personalità della responsabilità penale, del ne bis in idem
e del giusto processo, sono principi di stampo nazionale e
sovranazionale che devono, sempre, essere posti a fonda-
mento di ogni sentenza di condanna e di proscioglimento;
in particolare tali principi, soprattutto quelli evincibili
dagli articoli 13 e 111 della Costituzione e dell’art. 6 della
Cedu, ed ancora dall’articolo 192 c.p.p., devono essere
posti a fondamento dell’analisi delle dichiarazioni etero
accusatorie, rilasciate dall’indagato in fase di indagini,
dall’imputato in fase processuale, ed altresì da taluno pri-
ma ancora di rivestire tali vesti, ovvero nel momento in cui
accusi altra persona di un fatto di reato, prima che si apra
un procedimento penale a suo carico.
La chiamata in correità, di cui vi è traccia negli articoli
12 comma 1 lettera a), 192, 195, 210, del c.p.p, tanto perico-
losa, quanto frequente, potrà costituire una prova indiretta
di colpevolezza, qualora consenta di delineare un quadro
indiziario grave, preciso e concordante in capo al reo e com-
portare una incontrovertibile ricostruzione dei fatti, che
non lasci spazio alcuno a ricostruzioni fattuali alternative
e altrettanto verosimili; pertanto, la chiamata in correità, al
f‌ine di poter assumere dignità di prova indiziaria deve fon-
darsi su riscontri obiettivi, ovvero l’attendibilità del dichia-
rante e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca di quanto
dichiarato, come previsto da un consolidato ed autorevole
orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (2).
Peraltro, la chiamata in correità può essere fatta in
momenti diversi, ovvero nel corso di interrogatorio innan-
zi alla Autorità giudiziaria in fase di indagini, od in fase
processuale, od ancora in sede di esame dell’imputato; in
entrambi la verif‌ica dell’attendibilità estrinseca ed intrin-
seca del contenuto delle dichiarazioni eteroindizianti del
dichiarante, ed altresì del contenuto di quanto dichiarato
esclude, inevitabilmente, in caso di esito positivo, l’inte-
grazione del delitto di calunnia.
Invero, una non facile questione di recente oggetto di
una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
verte sulla chiamata in correità de relato operata non in-
nanzi all’autorità giudiziaria, ma in una conversazione tra
privati - indagati - oggetto di intercettazione telefonica,
che abbia, dunque, natura extraprocessuale e il cui unico
riscontro è un ulteriore chiamata in reità de relato, non
essendo possibile esaminare la fonte diretta dell’accusa.
Tale complessa tipologia di chiamata in correità, se da
un lato può def‌inirsi genuina e spontanea, dall’altra par-
te pone non facili interrogativi in ordine alla idoneità o
meno, della medesima, di fondare un giudizio di colpevo-
lezza in capo al reo, poichè l’unico riscontro di tale tipo di
accusa è un’ulteriore chiamata de relato.
Sul punto si registra un contrasto giurisprudenziale e
dottrinale; per un primo orientamento pretorio, tale tipo di
chiamata in correità extraprocessuale, oltre a non neces-
sitare delle approfondite indagini in ordine alla fonte ed
al contenuto delle dichiarazioni eteroaccusatorie (3), può
fondare un giudizio di condanna, qualora sia comunque sta-
ta sottoposta ad un approfondito vaglio critico che ne abbia
constatato l’attendibilità, la convergenza, l’indipendenza
e la specif‌icità. Al contrario, per un ulteriore orientamen-
to giurisprudenziale, tale tipo di accusa, oltre a non poter
prescindere da ponderate e approfondite indagini circa la
sua provenienza, ovvero la sua fonte, ed il contenuto della
stessa non è idonea, sic et simpliciter, in quanto derivante
a suo volta da una chiamata de relato a fondare un giudi-
zio di colpevolezza in capo al reo. In particolare, tale ulti-
ma scuola di pensiero, è posta a fondamento della recente
pronuncia a Sezioni Unite della Corte Regolatrice (4), nella
quale i giudici di legittimità hanno stabilito che la chiamata
in correità extraprocessuale fondata a sua volta su un ulte-
riore chiamata de relato, seppur non asseverata dalla fonte
diretta dell’accusa, ai f‌ini della prova della responsabilità
penale dell’imputato deve avere determinate condizioni:
a) risulti positivamente effettuata la valutazione della
credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’atten-
dibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base
ai criteri della specif‌icità, della coerenza, della costanza,
della spontaneità;
b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiaran-
te e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della
corrispondenza al vero di quanto dalla seconda conf‌idato
al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che de-
vono riscontrarsi reciprocamente in maniera individua-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT