La qualificazione giuridica del nome a dominio

AutoreRita Rossi
CaricaL'Autrice è primo tecnologo presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT-CNR)
Pagine73-90
La qualificazione giuridica del nome a dominio
RITA ROSSI*
SOMMARIO:1. Premessa – 2. La qualificazione tecnica del nome a dominio – 3. L’Autorità
italiana di Registrazione. Il Registro.it – 4. Gli organismi internazionali che operano nella
rete e le normative tecniche di riferimento – 5. Il regolamento per l’assegnaz ione e gestione dei
nomi a dominio nel ccTLD.it – 6. La giurisprudenza in materia di nomi a dominio – 7.
L’ordinamento giuridico italiano in materia di nomi a dominio – 7.1. La natura del nome
a dominio nel codice delle comunicazioni elettroniche – 7.2. La natura del nome a dominio
nel codice sulla proprietà industriale – 8. Conclusioni
1. PREMESSA
Il dibattito sulla natura del nome a dominio, le sue peculiarità tecniche e il
conflitto con preesistenti diritti di terzi ha preso vigore intorno alla metà degli
anni novanta con la diffusione dell’Internet commerciale1. L’intuizione delle
capacità insite nel nuovo mezzo di comunicazione, indispensabile ad operare
nel mercato globale, ha spinto soggetti privati e imprese a richiedere nomi a
dominio richiamanti segni distintivi, nomi di persona, testate giornalistiche,
aventi un particolare attraente contenuto, già in titolarità di altri soggetti.
Agli inizi degli anni 2000, per il diffondersi di fenomeni di accaparra-
mento e conseguente speculazione commerciale, la questione si pone
all’attenzione della stampa, dei giuristi, della politica2. Allo scopo di met-
tere ordine in materia furono presentati disegni di legge, non tradottisi
*L’Autrice è primo tecnologo presso l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IIT-CNR); responsabile dell’Unità Aspetti legali e contrattuali del
Registro .it e docente al Master in Tecnologie Internet organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa in collaborazione con lo IIT del CNR.
1Si vedano in proposito gli articoli pubblicati su interlex, www.interlex.it dove, già intor-
no alla metà degli anni novanta, possono rinvenirsi interessanti contributi riguardanti il con-
flitto fra segni distintivi e nomi a dominio. Si veda in particolare A. MONTI, 8.09.97, Prime
indicazioni sulla natura giuridica del nome a dominio, in cui l’Autore commenta l’ordinanza del 2
agosto 1997 resa a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Roma, o quella del
10 luglio 1997 emanata dal Tribunale di Milano per il dominio portaportese.it, su
http://www.interlex.it/nomiadom/a_monti9.htm.
2 Per quanto riguarda il nostro Paese il problema si pose con forza a seguito dell’apertu-
ra che si ebbe nel registro italiano il 15 dicembre del 1999 con cui furono ammessi alla regi-
strazione i soggetti comunitari e fu tolto il limite di un solo dominio per ogni impresa. Si
poi in norme organiche, volti a definire competenze, natura e norme di
funzionamento del settore3.
Nelle idee di chi riteneva i nomi a dominio una risorsa tecnica alla quale,
in caso di contrasto con un segno distintivo, ben potevano adeguarsi le nor-
mative dell’ordinamento e di chi invece invocava, in virtù della profonda
diversa natura del nuovo segno, modifiche legislative ad hoc, la soluzione
adottata col decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante il codice
della proprietà industriale, lascia spazio ancora a dubbi e perplessità, posto
che il testo legislativo si occupa solo dei nomi a dominio aziendali e non
definisce l’ambito di applicazione del nuovo bene enucleato, completamen-
te avulso dal concetto della territorialità, proprio dei tradizionali segni4.
2. LA QUALIFICAZIONE TECNICA DEL NOME A DOMINIO
Sotto il profilo tecnico e funzionale “il nome a dominio è un codice
mnemonico che facilita l’accesso ad una o più risorse di rete, di per sé carat-
terizzate da un indirizzo numerico, secondo quanto specificato dai proto-
colli IPS”. Lo standard IPS, Internet Protocol Suite, costituisce l’insieme
dei protocolli su cui funziona Internet. Ciò è quanto si può agevolmente
constatare dalla lettura del Regolamento di assegnazione e gestione dei
nomi a dominio del Registro italiano5che ne valorizza la funzione tecnica,
74 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete
ricorda che l’allora direttore dello IIT, presso cui opera il Registro italiano, Prof. Franco
Denoth, ricevette una lettera dalla Presidenza del Consiglio con la quale si chiedeva, nell’at-
tesa di un intervento organico, di limitare la registrazione di nomi e cognomi ai casi in cui
fosse provato il titolo all’uso del richiedente. In altri Paesi la questione è sorta antecedente-
mente, l’ “Anticybersquatting act” statunitense è infatti del novembre 1999.
3Si veda il disegno di legge “Passigli” sui nomi a dominio. Il disegno Passigli recante
“Disciplina dell’utilizzazione dei nomi per l’identificazione di domini Internet e servizi di
rete”era stato assegnato alla Commissione giustizia del Senato il 23 maggio 2000. Esso sta-
biliva sanzioni severe allo scopo di scoraggiare gli abusi sui nomi a dominio e prevedeva la
creazione di un’Anagrafe dei domini comprendente solo quelli registrati conformemente al
disegno stesso e con la previsione di cancellare le altre registrazioni non conformi.
4Si confronti A. SIROTTI GAUDENZI,Codice della proprietà industriale, Rimini, Maggioli,
2005, in cui l’autore, nel fare una ricognizione degli istituti oggetto del nuovo Codice, sotto-
linea il perdurare di problematiche attinenti il nome a dominio.
5Cfr. Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it, vers. 6.0 del 19 giu-
gno 2009; 1.2.1. Nomi a dominio, in http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-
guida/regolamento-assegnazione-versione-6.0.pdf.

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