DECRETO 15 gennaio 1998, n. 57 - Regolamento recante le modalita' del concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnicoscientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato
approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della
Polizia di Stato;
Considerato che ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 1, lettera
a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982,
cosi' come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo n.
197/1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici si consegue, nel limite del 70% dei posti disponibili, al 31
dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici
mesi;
Considerato che ai sensi del secondo comma del citato articolo
20-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982
occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di
svolgimento del concorso interno per titoli per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici compresa la
determinazione dei titoli e la composizione delle commissioni;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto
teste' richiamato;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato;
Visto il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 giugno 1997;
Data comunicazione al Presidente del consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Nomina a vice revisore tecnico
-
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici
della Polizia di Stato si consegue nel limite del settanta per cento
dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun
profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e
superamento di un successivo corso di formazione tecnico-
professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali.
Art. 2.
Bando di concorso
-
Il concorso interno di cui all'articolo 1 e' indetto con decreto
del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza
da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso in ciascun profilo
professionale;
b) il numero dei posti riservati al personale con qualifica di
collaboratore tecnico capo;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) la definizione, anche per categorie omogenee, delle
corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori
e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso;
e) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
f) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Art. 3.
Possesso dei requisiti
ed esclusione dal concorso
-
Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli
operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili
professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano
compiuto, al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le vacanze,
almeno quattro anni di effettivo servizio.
-
Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente
abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
deplorazione.
-
E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il
personale sospeso cautelarmente dal servizio, ferma restando la
previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
-
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e'
disposta con decreto motivato del capo della Polizia - direttore
generale della Pubblica sicurezza.
Art. 4.
Presentazione delle domande
-
Le domande di partecipazione al concorso, redatte, su carta
libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate
agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di
giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto
che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno.
Art. 5.
Composizione della commissione
-
La commissione del concorso e' composta da un presidente scelto
tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o
equiparata ed e' composta da due membri con qualifica non inferiore a
direttore tecnico principale o equiparata.
-
La commissione e' integrata da uno o piu' esperti per ciascuno
dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove
possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o
direttivi della Polizia di Stato.
-
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con
qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.
Art. 6.
T i t o l i
-
Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio
anteriore, fino a punti 20;
b) qualita' delle mansioni svolte - con particolare riferimento
alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di
responsabilita' assunta - da rapportarsi a due fasce di valutazione
concernenti, rispettivamente:
...
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