DECRETO 15 gennaio 1998, n. 57 - Regolamento recante le modalita' del concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del

personale della Polizia di Stato che espleta attivita'

tecnicoscientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,

n. 903, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato

approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della

Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante

l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in

materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della

Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 1, lettera

a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982,

cosi' come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo n.

197/1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori

tecnici si consegue, nel limite del 70% dei posti disponibili, al 31

dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante

concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di

formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici

mesi;

Considerato che ai sensi del secondo comma del citato articolo

20-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982

occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di

svolgimento del concorso interno per titoli per l'accesso alla

qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici compresa la

determinazione dei titoli e la composizione delle commissioni;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto

teste' richiamato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale

della Polizia di Stato;

Visto il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 giugno 1997;

Data comunicazione al Presidente del consiglio dei Ministri ai

sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nomina a vice revisore tecnico

  1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici

    della Polizia di Stato si consegue nel limite del settanta per cento

    dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun

    profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e

    superamento di un successivo corso di formazione tecnico-

    professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali.

    Art. 2.

    Bando di concorso

  2. Il concorso interno di cui all'articolo 1 e' indetto con decreto

    del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza

    da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero

    dell'interno, nel quale sono indicati:

    a) il numero dei posti messi a concorso in ciascun profilo

    professionale;

    b) il numero dei posti riservati al personale con qualifica di

    collaboratore tecnico capo;

    c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

    d) la definizione, anche per categorie omogenee, delle

    corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori

    e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso;

    e) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;

    f) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi

    massimi attribuibili a ciascuna di esse;

    g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

    Art. 3.

    Possesso dei requisiti

    ed esclusione dal concorso

  3. Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli

    operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili

    professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano

    compiuto, al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le vacanze,

    almeno quattro anni di effettivo servizio.

  4. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente

    abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della

    deplorazione.

  5. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del

    decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il

    personale sospeso cautelarmente dal servizio, ferma restando la

    previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del

    Presidente della Repubblica.

  6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e'

    disposta con decreto motivato del capo della Polizia - direttore

    generale della Pubblica sicurezza.

    Art. 4.

    Presentazione delle domande

  7. Le domande di partecipazione al concorso, redatte, su carta

    libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione

    centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate

    agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di

    giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto

    che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del

    Ministero dell'interno.

    Art. 5.

    Composizione della commissione

  8. La commissione del concorso e' composta da un presidente scelto

    tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o

    equiparata ed e' composta da due membri con qualifica non inferiore a

    direttore tecnico principale o equiparata.

  9. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti per ciascuno

    dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del

    Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove

    possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o

    direttivi della Polizia di Stato.

  10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con

    qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.

    Art. 6.

    T i t o l i

  11. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio

    massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

    a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio

    anteriore, fino a punti 20;

    b) qualita' delle mansioni svolte - con particolare riferimento

    alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di

    responsabilita' assunta - da rapportarsi a due fasce di valutazione

    concernenti, rispettivamente:

    ...

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