DECRETO 13 febbraio 2007, n.39 - Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Capo I Modificazioni ed integrazioni al Regolamento, approvato con decreto
4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di
accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LE RIFORME

E LE INNOVAZIONI

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;

Visto il decreto 4 giugno 2002, n. 144, di seguito denominato «Decreto», adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, recante il regolamento di accesso alla carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Considerato che si e' nel frattempo concluso il primo concorso, svoltosi secondo gli istituti ed i criteri innovativi, introdotti con il citato regolamento;

Considerato che all'esito delle procedure concorsuali e' emersa l'esigenza oggettiva di introdurre i necessari correttivi al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento ed una piu' efficace organizzazione delle stesse prove d'esame, anche sotto il profilo tecnico-operativo;

Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144;

Ravvisata, inoltre, l'opportunita' di modificare parzialmente anche il Regolamento sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357;

Considerato che la contestualita' delle due modifiche normative risponde, tra l'altro, ad esigenze di economia delle procedure vigenti per l'emanazione dei regolamenti, nonche' di snellimento e di semplificazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;

Compiuta la comunicazione di rito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto sostituire le parole «Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con «Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie» e aggiungere, alla fine del periodo, le parole «4ª serie speciale - concorsi ed esami». Nel secondo periodo, dopo la parola «riservati» aggiungere «nonche' l'assunzione dei vincitori».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recate la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione...

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