Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste la risoluzione doc. XXIV, n. 6 della commissione Istruzione

del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n. 7-00437

della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei

deputati, approvate il 26 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto

con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

    29, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i

    seguenti articoli:

    "Art. 25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). - 1.

    Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita

    la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle

    istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita

    personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della

    legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in

    ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti

    dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto

    conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche

    effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso

    l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e

    composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione

    stessa.

  2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria

    dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile

    della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei

    risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi

    collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi

    poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle

    risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza

    l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia

    formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.

  3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente

    scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei

    processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,

    professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio

    della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca

    e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della

    liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del

    diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

  4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni

    scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di

    gestione delle risorse e del personale.

  5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e

    amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui

    individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed

    e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con

    autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite

    e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi

    generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo

    personale.

  6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o

    al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il

    coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e

    amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un

    efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della

    istituzione scolastica.

    Art. 25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti

    scolastici dei capi d'istituto in servizio). - 1. I capi di istituto

    con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori

    e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice

    direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente,

    previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della

    preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della

    personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo

    1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita'

    della sede di servizio.

  7. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,

    definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;

    determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi

    e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di

    certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi

    dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del

    coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;

    stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro

    affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e

    privati anche tra loro associati o consorziati.

  8. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di

    belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e

    delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'

    equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del

    Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di

    designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo

    salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

  9. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai

    vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli

    educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione

    delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

  10. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o

    Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato

    parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,

    distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono

    assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi

    moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,

    ovvero della formazione di cui all'articolo 28 -bis. In tale ultimo

    caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima

    applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini

    economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica

    autonoma.".

  11. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

    29, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il

    seguente articolo:

    "Art. 28-bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il

    reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso

    concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro

    della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza

    periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di

    formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola

    secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso

    e' ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni

    statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio

    effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea,

    nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al

    comma 4.

  12. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale

    rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola

    secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato

    sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo

    alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di

    cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori

    del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del

    triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta',

    maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal

    servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per

    cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.

  13. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in

    un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame

    finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la

    selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e,

    limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno

    effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di

    preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati

    utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro

    il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2

    rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola

    secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del

    dieci per cento.

  14. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello

    previsto dal decreto di cui all'articolo 25 -ter, comma 2, comprende

    periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il

    numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la

    durata e le modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto

    del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per

    la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a

    realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i

    requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti

    non coerenti con la tipologia del servizio prestato.

  15. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che

    l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,

    rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola

    secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso

    concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui

    all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti messi a concorso e'

    riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come

    preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in

    ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,

    nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della

    nomina sono depennati dalla graduatoria...

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