Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste la risoluzione doc. XXIV, n. 6 della commissione Istruzione
del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n. 7-00437
della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei
deputati, approvate il 26 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
-
Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i
seguenti articoli:
"Art. 25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). - 1.
Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita
la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita
personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti
dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto
conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione
stessa.
-
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
-
Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
-
Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
-
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
-
Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
Art. 25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti
scolastici dei capi d'istituto in servizio). - 1. I capi di istituto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori
e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice
direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita'
della sede di servizio.
-
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;
stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
-
La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
-
Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
-
I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 28 -bis. In tale ultimo
caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima
applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica
autonoma.".
-
Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il
seguente articolo:
"Art. 28-bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il
reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso
e' ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni
statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea,
nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al
comma 4.
-
Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di
cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori
del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta',
maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
-
Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di
preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento.
-
Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'articolo 25 -ter, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la
durata e le modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per
la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
-
In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in
ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria...
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