Qualche riflessione sull’omesso versamento IVA

AutoreMauro Gionni
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L’art. 10 ter, contenuto nella legge n. 74/2000, è stato introdotto con l’art. 35, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge il 4 agosto 2006.1

In pratica, al momento dell’estensione della riforma dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’attenzione penale si era soffermata solo sulla omessa dichiarazione contenuta nell’art. 5 e non sul mancato versamento che era completamente escluso dalla rilevanza penale indipendentemente dall’importo.

Oltretutto il termine per l’adempimento all’obbligo di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, la cui violazione è funzionale all’integrazione della fattispecie omissiva, non corrisponde a quello determinato dalla norma tributaria. Per cui saremmo di fronte a due diversi doveri: quello di provvedere nei modi e nei tempi funzionali a garantire la tempestività del gettito, regolato dall’insieme di disposizioni extrapenali (non tutte di facile comprensione e coordinamento) che regolano i doveri del soggetto passivo dell’iva, e quello penalmente sanzionato a provvedere ad un effettivo versamento comunque entro un termine più lungo, quello stesso previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Termini, peraltro, non certi o comunque non di facile interpretazione e risultanti solo da circolari della Agenzia della Entrate (28/E del 2 agosto 2006), che rappresentano una opinione, autorevole, ma pur sempre una opinione.

Potremmo quindi essere al cospetto di una ignoranza scusabile secondo il dettato della Corte Costituzionale.2

Altro elemento rilevante è quello, appunto, scaturito dalla impossibilità ad adempiere che potrebbe derivare da fatture non incassate. In questo caso, all’imputato, non potrebbe essere addebitata nemmeno la colpa di non aver accantonato la parte iva delle fatture riscosse.

È certamente vero che la previsione di un dolo specifico, il fine cioè di evadere, non avrebbe potuto che giovare alla norma e alla sua interpretazione.

Occorre però, a nostro avviso, essendo ormai, con la riforma, il reato divenuto certamente di carattere doloso, seppur con semplice dolo generico, che l’intenzione si manifesti durante tutto l’arco della condotta essendo ormai abbandonato il modello contravvenzionale della 516/82.

In altre parole, si potrebbe ipotizzare che, se nel corso dell’anno, un soggetto che ponga in essere il disegno doloso di non pagare l’IVA, potrebbe evitare le conseguenze penali, semplicemente...

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