DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010 - Modalita'' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell''Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell''accesso al finanziamento nell''attuale situazione di crisi economica e finanziaria». (11A00511)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato delle Comunita' europee (trattato CE), per porre rimedio alle difficolta' provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;

Vista la comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione europea, del 7 aprile 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Vista la comunicazione n. 2009/C261/02 della Commissione europea, del 31 ottobre 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Vista la comunicazione n. 2009/C 303/04 della Commissione europea, del 15 dicembre 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Vista la comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2010;

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE);

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE;

Considerata la necessita' di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficolta' economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal quadro temporaneo dell'Unione;

Vista la necessita' di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno;

Ritenuta la necessita' che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella riunione del 16 dicembre 2010;

Adotta la seguente direttiva:

Art. 1

Oggetto

  1. La presente direttiva e' rivolta alle pubbliche amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

  2. Fino al 31 dicembre 2011, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, le amministrazioni di cui al comma 1 seguono le indicazioni della presente direttiva e le disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a seguito della notifica di cui all'art. 9.

  3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono attivita' economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

  4. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella comunicazione di cui al comma 1, sono da considerarsi in difficolta':

    1. le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione n. 2004/C 244/02 della Commissione europea, del 1°...

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