DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2002, n. 10 - Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2000, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 1999/93/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto l'articolo 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 recante istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive e delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

  1. Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono, rispettivamente, la delega legislativa del Parlamento al Governo e, tra i poteri del Presidente della Repubblica, quello di emanare i decreti aventi valore di legge.

    - La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 013 del 19 gennaio 2000. Si riportano gli articoli da 1 a 13 della direttiva

    "Art. 1 (Ambito di applicazione). - La presente direttiva e' volta ad agevolare l'uso delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento giuridico. Essa istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche e taluni servizi di certificazione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

    Essa non disciplina aspetti relativi alla conclusione e alla validita' dei contratti o altri obblighi giuridici quando esistono requisiti relativi alla forma prescritti dal diritto nazionale o comunitario, ne' pregiudica le norme e i limiti che disciplinano l'uso dei documenti contenuti nel diritto nazionale o comunitario.

    Art. 2 (Definizioni). - Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni

    1) "firma elettronica , dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione; 2) "firma elettronica avanzata , una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti

    1. essere connessa in maniera unica al firmatario; b) essere idonea ad identificare il firmatario; c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare il proprio controllo esclusivo; d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati; 3) "firmatario , una persona che detiene un dispositivo per la creazione di una firma e agisce per conto proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entita' che rappresenta; 4) "dati per la creazione di una firma , dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica; 5) "dispositivo per la creazione di una firma , un software configurato o un hardware usato per applicare i dati per la creazione di una firma; 6) "dispositivo per la creazione di una firma sicura , un dispositivo per la creazione di una firma che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III; 7) "dati per la verifica della firma , dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare una firma elettronica; 8) "dispositivo di verifica della firma , un software configurato o un hardware usato per applicare i dati di verifica della firma; 9) "certificato , un attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma ad una persona e conferma l'identita' di tale persona; 10) "certificato qualificato , un certificato conforme ai requisiti di cui all'allegato I e fornito da un prestatore di servizi di certificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II; 11) "prestatore di servizi di certificazione , un'entita' o una persona fisica o giuridica che rilascia certificati o fornisce altri servizi connessi alle firme elettroniche; 12) "prodotto di firma elettronica , hardware o software, oppure i componenti pertinenti dei medesimi, destinati ad essere utilizzati da un prestatore di servizi di certificazione per la prestazione di servizi di firma elettronica oppure per la creazione o la verifica di firme elettroniche; 13) "accreditamento facoltativo , qualsiasi permesso che stabilisca diritti ed obblighi specifici della fornitura di servizi di certificazione, il quale sia concesso, su richiesta del prestatore di servizi di certificazione interessato, dall'organismo pubblico o privato preposto all'elaborazione e alla sorveglianza del rispetto di tali diritti ed obblighi, fermo restando che il prestatore di servizi di certificazione non e' autorizzato ad esercitare i diritti derivanti dal permesso fino a che non abbia ricevuto la decisione da parte dell'organismo.

    Art. 3 (Accesso al mercato). - 1. Gli Stati membri non subordinano ad autorizzazione preventiva la prestazione di servizi di certificazione.

  2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di acereditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello piu' elevato. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

  3. Ciascuno Stato membro provvede affinche' venga istituito un sistema appropriato che consenta la supervisione dei prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel loro territorio e rilasci al pubblico certificati qualificati.

  4. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III e' determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. Secondo la procedura di cui all'art. 9 la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo puo' essere designato.

    La conformita' ai requisiti di cui all'allegato III accertata dagli organismi di cui al primo comma e' riconosciuta da tutti gli Stati membri.

  5. Secondo la procedura di cui all'art. 9 la Commissione puo' determinare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee i numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica. Un prodotto di firma elettronica conforme a tali norme viene considerato dagli Stati membri conforme ai requisiti di cui all'allegato II, lettera f) e all'allegato III.

  6. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per promuovere lo sviluppo e l'uso dei dispositivi di verifica della firma, alla luce delle raccomandazioni per la verifica della firma sicura di cui all'allegato IV e nell'interesse dei consumatori.

  7. Gli Stati membri possono assoggettare l'uso delle firme elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui...

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