Quadro AC (o quadro K) - Semplificazione per l'amministratore di condominio
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PRATICA
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1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
Quadro AC (o quadro K) - Semplicazione per l’amministratore di condominio
Come già comunicato il 21 settembre scorso, con la risoluzione n. 67/E del 20 settembre l’Agenzia delle entrate ha
fornito utili chiarimenti in relazione alla compilazione del quadro AC da parte degli amministratori di condominio.
Tra gli adempimenti cui sono tenuti gli amministratori di condominio, infatti, vi è quello della presentazione della
comunicazione annuale all’anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e dei servizi acquistati dal condominio
nell’anno solare nonché dei dati identificativi dei relativi fornitori.
Trattasi della compilazione del quadro AC – contenuto nel fascicolo 2 del modello di dichiarazione – da presentare
negli stessi termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, vale a dire entro il 31 ottobre prossimo, per l’anno
2017, se l’amministratore presenta il modello Redditi. La dichiarazione è dovuta dall’amministratore in carica al 31
dicembre di ciascun anno con riferimento all’anno stesso; e pertanto il prossimo adempimento si riferisce a coloro che
erano in carica alla data del 31 dicembre 2017.
Se l’amministratore presenta il modello 730, egli può effettuare la comunicazione compilando il quadro K, contenuto
in tale modello, il cui termine di presentazione, per quest’anno, è peraltro già scaduto. Nel caso in cui, invece, l’ammini-
stratore sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del modello
730, senza compilazione del quadro K, il quadro AC deve comunque essere presentato unitamente al frontespizio del
modello Redditi PF 2018 con le modalità e nei termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.
La dichiarazione si compone di tre sezioni: la prima è riservata ai dati identificativi del condominio; la seconda
prevede l’indicazione dei dati catastali dell’edificio condominiale nel quale sono stati effettuati i lavori – sulle parti
comuni condominiali – di recupero del patrimonio edilizio; nella terza devono essere indicati i singoli fornitori ai quali
il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui, iva compresa, a qualsiasi
titolo, con esclusione dei dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas; sono escluse inoltre le forniture di
servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte.
A tale proposito è stato chiesto all’Agenzia se i pagamenti fatti per lavori di ristrutturazione edilizia con bonifico
“parlante” siano esclusi dall’obbligo di indicazione nel quadro AC, in quanto già assoggettati a ritenuta d’acconto da
parte delle banche o di Poste Italiane spa.
Con la suindicata risoluzione, l’Agenzia ha riconosciuto che i pagamenti a fornitori effettuati mediante bonifico “par-
lante” per lavori di ristrutturazione edilizia possono non essere indicati nella sezione III del quadro AC. Tra l’altro, in
questo caso, si ritiene che non sarebbero necessari neppure i dati della sezione II relativi ai dati catastali dell’edificio.
L’intervento chiarificatore delle Entrate è senz’altro utile anche se l’Agenzia si è limitata ad esaminare solo il caso
prospettatole e cioè quello degli interventi di ristrutturazione edilizia (e non di tutti gli interventi per i quali – ad oggi
– è previsto l’utilizzo del bonifico “parlante”: ecobonus e sismabonus).
Al riguardo, però, è necessaria una puntualizzazione, perché – secondo le istruzioni – la sezione va compilata con
riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effet-
tuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tuttavia, qualora sia stata
emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione
si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativa-
mente all’importo fatturato o pagato.
In altri termini, potrebbe verificarsi il caso – forse raro, ma possibile – di fattura emessa nell’anno solare, ad esempio
a dicembre, e pagata a gennaio. In questa ipotesi, a rigore, poiché la somma non è stata ancora pagata mediante boni-
fico “parlante” – e quindi non ancora assoggettata a ritenuta – tale somma dovrebbe continuare ad essere indicata nel
quadro AC.
A prescindere da quest’ultima riflessione, si può constatare che l’obbligo di presentazione del quadro AC (o del
quadro K) è un adempimento ormai superfluo, soprattutto se si considera che l’amministratore durante l’anno effettua
numerose comunicazioni alle Entrate relative a dati sostanzialmente simili.
Proprio per questo, l’eliminazione di tale obbligo è tra le proposte avanzate da Confedilizia nella recente audizione,
avanti la Commissione Finanze della Camera dei deputati, sulla proposta di legge recante disposizioni per la semplifica-
zione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale (A.C. 1074), il cui
video integrale è disponibile sul sito www.confedilizia.it.
(a cura del Coordinamento tributario Confedilizia)
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