Ricostituzione, per il quadriennio 2006-2010, della commissione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della commissione speciale per gli artigiani e della commissione speciale per gli esercenti attivita' commerciali, presso l'INPS di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Torino

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal primo comma dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 1989;

Visto il proprio decreto n. 11 del 19 ottobre 2006, con il quale e' stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Torino;

Visto il proprio decreto n. 18400 del 9 luglio 2002 con il quale sono state costituite le speciali Commissioni previste dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1 del medesimo articolo, sono decisi da speciali commissioni del Comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al Comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4), 5 e 6) del primo comma dell'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

Considerata pertanto la necessita' di dovere procedere alla ricostituzione delle speciali commissioni con la nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali;

Ritenuto che per l'attribuzione dei posti, si deve effettuare la valutazione del grado di rappresentativita' delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, (CNEL), e comunque appresso riportati:

  1. entita' numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni interessate, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

  2. partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

  3. partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e...

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