DECRETO 3 luglio 2014 - Annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona». (14A06823)

IL DIRETTORE REGIONALE per i beni culturali e paesaggistici del Veneto Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale e' stato conferito all'arch. Ugo Soragni l'incarico di livello dirigenziale generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona «perche' costituisce, con i suoi laghetti, sorgenti, fiumi e fossi affiancati da folta vegetazione come salici piangenti e pioppi, con i suoi filari di alberi e con i suoi boschetti, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale»;

Considerata la necessita' di annullare in parte qua e modificare il decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona», per i motivi indicati nella proposta formulata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, 141 e 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, dal soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 16 dicembre 2013 e dallo stesso inoltrata al comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e al comune di Verona con nota prot. 35680 del 20 dicembre 2013, dettando altresi' la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona;

Considerato che, con nota prot. 35680 del 20 dicembre 2013, il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra ai comuni di San Martino Buon Albergo (Verona) e Verona e della sua avvenuta pubblicazione al relativo albo pretorio, rispettivamente in data 23 dicembre 2013 e 16 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati sui quotidiani «L'Arena» del 27 dicembre 2013 e 19 gennaio 2014, «Il Gazzettino» del 31 dicembre 2013 e «Il Messaggero» del 31 dicembre 2013, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le memorie partecipative con le quali i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono intervenuti nel procedimento avviato, rappresentando, con riferimento alla proposta succitata di annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, quanto segue: a) con nota prot. 25203 del 28 gennaio 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 3072 del 5 febbraio 2014, il comune di Verona - 8a circoscrizione ha espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta de qua;

  1. con nota del 24 aprile 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 10886 del 29 aprile 2014, Giorgio Zambaldo ha reso noto di avere stipulato con il comune di Verona un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione di quanto previsto dal Piano degli interventi (PI) di cui all'art. 3, approvato con delibera del Consiglio comunale di Verona n. 91 del 23 dicembre 2011, e di avere versato le imposte e le tasse conseguenti alle medesime previsioni urbanistiche, chiedendo che l'area oggetto di convenzione, peraltro non esattamente individuata, sia espunta da quella di cui alla proposta de qua;

  2. con nota prot. prot. 117722 del 29 aprile 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 11044 del 30 aprile 2014, il comune di Verona (deliberazione della Giunta comunale di Verona n. 117 del 24 aprile 2014) ha eccepito quanto segue: sulla disciplina di cui alle lettere a), b) e c), evidenziandone la genericita' rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche...

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