Il punto di vista del giudice: Reclamo, revoca e modifica dei provvedimenti sommari

AutoreGiulio De Simone
Occupazione dell'autoreGiudice della Corte di Appello di Firenze
Pagine59-66

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  1. Nel corso dell'incontro, che si è svolto lo scorso 11 maggio in questa stessa sede, avevamo detto che i provvedimenti di cui ci stiamo occupando e segnatamente l'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c. appartengono al novero di quelli anticipatori e d'urgenza, cui ben s'attaglia la disciplina che il codice di rito detta per i cautelari. Quest'affermazione ha ricevuto il suffragio di autorevole dottrina; mi sembra a questo punto opportuno non trattare oltre la questione della natura di quest'ordinanza ed esaminare invece quelle che ne sono le conseguenze in materia di reclamabilità del provvedimento e di relazioni che necessariamente vanno determinate tra il rimedio introdotto all'art. 708 ultimo comma c.p.c. e quello, già preesistente, della facoltà di revoca e modifica che è stata mantenuta in capo all'istruttore, sia pure con una rilevante novità, come meglio vedremo tra breve. Vorrei però segnalare che, successivamente a quell'incontro che dicevo, la Corte d'Appello di Firenze ha avuto modo di occuparsi di un caso concreto e in quell'occasione ci siamo convinti che il provvedimento presidenziale è immediatamente esecutivo, nonostante il reclamo che la parte interessata abbia proposto; in altri termini, non si applica all'ordinanza presidenziale quella norma dell'art. 741 c.p.c., che prevede la non esecutività dei provvedimenti camerali oggetto di reclamo. Una delle conseguenze pratiche di questa conclusione è che è ammissibile il ricorso per chiedere la sospensiva dell'efficacia dell'ordinanza avverso cui sia stato proposto reclamo.

  2. a) Iniziando a parlare di quel rimedio avverso l'ordinanza presidenziale che è costituito dal reclamo alla corte d'appello, viene anzitutto da pensare a quello che ne debba essere l'oggetto. A questo proposito, giova ricordare che il presidente si è espresso, ritenendo sussistenti ragioni d'urgenza, all'esito di una cognizione sommaria della specie concreta. La riconducibilità del provvedimento presidenziale al novero di quelli d'urgenza induce a guardare alla norma del 4º comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. ("Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento") e dunque a limitare i motivi di reclamo a quei temi che fossero già conosciuti dal presidente al momento in cui ha provveduto, escludendo dunque non solo i fatti sopravvenuti ma anche le questioni che, pur antecedenti all'ordinanza, non fossero state portate alla conoscenza del giudicante. Per queste due categorie di circostanze alle parti rimarrà il rimedio dell'istanza di revoca o modifica da sottoporre all'istruttore; le ragioni di doglianza Page 60 da allegare alla corte d'appello rimarranno dunque limitate a errori di fatto o di diritto riguardanti le questioni già dedotte.

    b) Il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorre dalla notificazione dell'ordinanza presidenziale. Ciò significa che, in difetto di notificazione, il termine per il reclamo continui a rimanere aperto anche quando, fissata dal presidente l'udienza istruttoria, abbia avuto effettivo inizio davanti all'istruttore il giudizio a cognizione piena. Può anche accadere che il reclamo, proposto ben prima della prima udienza avanti l'istruttore, non sia ancora deciso allorché viene tenuta l'udienza ex art. 183 c.p.c., per ritardi riconducibili alla corte d'appello. Come si concilia la possibilità di proporre reclamo con l'altra facoltà, pure accordata alle parti, di chiedere all'istruttore la revoca o modifica dell'ordinanza presidenziale? Mi pare doveroso ricordare, in questa sede, che la Corte d'Appello di Firenze si è recentemente pronunciata sull'argomento. La Corte si è mossa dal rilievo, che condivido pienamente, per cui la nuova formulazione dei poteri dell'istruttore, non subordina più l'intervento di questo al verificarsi circostanze nuove, com'era invece previsto dal vecchio art. 708 ultimo comma c.p.c. La conseguenza che è stata tratta da questa premessa è che, una volta fissata la prima udienza istruttoria e dunque radicato il potere dell'istruttore di revocare o modificare l'ordinanza presidenziale, viene meno l'interesse della parte all'ottenimento della pronuncia sul reclamo a opera della corte d'appello. Non condivido questa soluzione, cui pure riconosco il pregio di fornire una risposta di estrema chiarezza al problema di conciliare i due differenti rimedi, del reclamo e della revoca da parte dell'istruttore, evitando dispendiose sovrapposizioni di procedimenti e spiacevoli contrasti tra provvedimenti. A me sembra tuttavia che la riconosciuta natura cautelare della materia di cui si tratta consenta di guardare al disposto dell'art. 669-decies c.p.c., dove è stabilito che l'istruttore possa revocare o modificare il provvedimento cautelare soltanto se non sia stato proposto il reclamo al collegio; non può inoltre sottacersi il fatto che la norma che ha introdotto la possibilità di reclamo è venuta a far parte di un sistema in cui l'udienza di trattazione avanti l'istruttore viene fissata dallo stesso provvedimento presidenziale che detta le misura urgenti e che può formare oggetto di reclamo, il che significa che di regola, al momento della proposizione del reclamo stesso, un'udienza istruttoria è già fissata. Ciò consente di ritenere che, in pendenza del termine per proporre reclamo, le parti possono decidere di rivolgersi alla corte d'appello oppure, quando è iniziata la fase di cognizione piena, rivolgersi all'istruttore, sempre tenendo presente che solo quest'ultimo può...

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