ORDINANZA 16 luglio 1998 - Divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3 secondo la norma CEI EN 60825

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Considerato che puntatori laser e oggetti che possiedono una funzione di puntatori laser sono commercializzati sul territorio nazionale; Considerato che sono stati segnalati casi di uso improprio di detti prodotti e che alcuni sono stati puntati intempestivamente contro gli occhi di bambini o ragazzi; Considerato che nelle suddette condizioni i puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma europea CEI EN 60825, tenuto conto della loro potenza, possono provocare delle lesioni oculari e quindi costituiscono un pericolo grave ed immediato per la salute umana; Considerato che, comunque, non puo' essere vietata la commercializzazione di puntatori laser, utili per l'esercizio di determinate attivita' professionali, in particolare in campo medico; Tenuto conto della relazione tecnica dell'Istituto superiore di sanita' del 4 giugno 1998 su alcuni prodotti con funzione di puntatore laser; Tenuto conto del nulla osta del 13 luglio 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ordina: Art. 1.

  1. E' vietata...

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