Pubblico e privato nei fondi bilaterali di solidarietà

AutoreVincenzo Bavaro
Pagine555-563
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Pubblico e privato nei fondi bilaterali di solidarietà
Vincenzo Bavaro
Norme commentate: art. 3, commi 4, 14 e 19, l.
28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il problema della natura giuridica dei fondi bilaterali. - 3. Natura
pubblica dei fondi di solidarietà ordinari. - 4. Natura privata dei fondi di solidarietà alternativi. -
5. La delimitazione dell’ambito tra fondi ordinari e fondi alternativi.
1. Innanzitutto mi sembra necessario affrontare il problema della natura
giuridica dei fondi bilaterali perché dalla definizione di quest’aspetto dipende
la proposizione di non pochi problemi interpretativi del dato normativo e –
conseguentemente – la soluzione di una parte di essi ai fini dell’applicazione
del nuovo apparato legislativo (parr. 2).
Una volta definita la natura giuridica dei fondi si potrà meglio inquadra-
re il sistema di solidarietà distinguendo i fondi c.d. “ordinari” da quelli “pre-
esistenti” di più chiara origine privatistica, fatti salvi dalla legge (parr. 3 e 4).
In effetti, è proprio per questi ultimi che si pone il problema della determina-
zione dell’ambito di applicazione che sembra – almeno ad una prima lettura
– di esclusiva competenza contrattuale collettiva (par. 5).
2. Cominciamo con un inquadramento generale del problema degli enti
bilaterali per poi verificare se e in quali termini i fondi di solidarietà bilaterali
possono essere collocati nel genere o se, diversamente, debbano essere in-
quadrati sotto altra tipologia di enti.
Gli enti bilaterali sono enti (nel senso tecnico-giuridico) costituiti dalle
parti firmatarie di un contratto collettivo che assumono, in genere, la forma
giuridica dell’associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. oppure dell’as-
sociazione con personalità giuridica (talvolta sotto forma di fondazioni). I
soci di questa associazione sono le stesse parti collettive che sottoscrivono il
contratto collettivo sicché, secondo un’interpretazione, saremmo in presenza
di un’«associazione di associazioni» (ICHINO, 1994, p. 3421). Eppure, ci sono
enti bilaterali in cui le singole imprese, oltre a versare il contributo finanzia-
rio all’ente, risultano essere “associate”, in senso proprio, all’ente bilaterale.
Perciò, è più corretto dire che l’ente bilaterale, come genere, è un’asso-
ciazione di persone giuridiche, le quali possono configurarsi come soggetto
collettivo o individuale.
Ciò detto, dobbiamo anche rammentare che l’atto negoziale che costitui-
sce in senso proprio, l’ente bilaterale è l’atto costitutivo dell’associazione,

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