Il divieto di pubblicità su veicoli per conto terzi a titolo oneroso

AutoreCristiano Bruno
Pagine681-682
681
dott
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2013
DOTTRINA
IL DIVIETO DI PUBBLICITÀ
SU VEICOLI PER CONTO TERZI
A TITOLO ONEROSO
di Cristiano Bruno (*)
1 - Tra le tante modif‌iche apportate alla disciplina della
circolazione stradale dalla legge di riforma n. 120/2010, è
passata curiosamente inosservata la disposizione che,
all’articolo 5 comma 4 della novella, è invece destinata
ad assumere un eminente rilievo interpretativo nella con-
troversa questione dell’(in)ammissibilità della pubblicità
su veicoli per conto terzi a titolo oneroso.
Come noto, il divieto di apposizione di pubblicità su
veicoli in conto terzi a titolo oneroso è posto dall’art. 57
del regolamento di esecuzione del codice stradale, ma una
signif‌icativa giurisprudenza di merito (1) aveva inteso
ravvisarne l’illegittimità costituzionale per contrasto con
l’art. 41 della carta fondamentale dei diritti, secondo cui
“l’iniziativa economica è libera” (primo comma), ancorché
suscettibile di limitazioni da parte del legislatore ordina-
rio per ragioni connesse “alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana” (secondo comma).
Pur non disconoscendo in tema di limiti all’iniziativa
economica il carattere non assoluto della riserva legi-
slativa, il suddetto orientamento pretorio evidenziava, con
riferimento alla disposizione di cui all’art. 57 del D.P.R.
495/1992, l’assenza di una norma di rango legislativo pri-
mario idonea a fornire “copertura” al divieto sancito in via
regolamentare.
In particolare, sotto tale prof‌ilo, non sarebbe invocabi-
le, a causa della sua eccessiva genericità, la disposizione
di cui all’art. 23 comma 11 del codice della strada, che si
limita a punire con una sanzione amministrativa pecunia-
ria tanto le violazioni ai precetti dettati dal medesimo ar-
ticolo di legge quanto le violazioni alle prescrizioni dettate
dal regolamento di esecuzione.
Il principio della riserva di legge, ancorché non assolu-
to, esige, infatti, che il legislatore, quantomeno, “determini
i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben
delineato l’esercizio tanto dell’attività normativa seconda-
ria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione
aff‌idate al Governo” (Corte cost. n. 4 del 1962, esattamente
in tema di limiti all’iniziativa economica di cui all’art. 41
della Costituzione).
Posto che, né nella disposizione di cui all’articolo 23
del codice della strada, né nella legge delega al Governo
per l’emanazione del codice della strada si rinviene un
criterio od indirizzo teso a regolare o limitare lo svolgi-
mento dell’attività pubblicitaria su veicoli in conto terzi
a titolo oneroso, la disposizione regolamentare impositiva
del divieto era ritenuta costituzionalmente illegittima e
conseguenzialmente disapplicata dal giudice ordinario.
In merito, giova ricordare che il controllo di costituzio-
nalità su disposizioni non aventi valore di legge non com-
pete alla Corte costituzionale (che è il giudice delle leggi,
non della costituzionalità), ma è direttamente compiuto
dagli organi giurisdizionali.
2 - Dopo la novella n. 120 del 2010, gli esiti cui perviene
la giurisprudenza di merito sopra richiamata non possono
non essere ridiscussi.
L’articolo 5 comma 4 della l. 120 del 2010, norma di
rango primario, stabilisce, infatti: “il governo, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede a modif‌icare l’articolo 57 del regolamento,
nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per
conto terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3
del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle as-
sociazioni sportive dilettantistiche in possesso del ricono-
scimento ai f‌ini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)…”.
E’ di solare evidenza l’impatto che sulla controversa
questione della legittimità costituzionale della disposizio-
ne dell’articolo 57 del regolamento di esecuzione al c.s. è
destinata ad assumere tale previsione.
L’articolo 5 comma 4 L. 120/2010, delegando il Governo
a prevedere che la pubblicità non luminosa in conto terzi
– evidentemente a titolo oneroso, essendo quella gratuita
già permessa - possa essere consentita “anche” su veicoli
appartenenti a categorie diverse da quelle su cui è oggi
eccezionalmente ammessa dall’articolo 57 del regolamen-
to (taxi e bus), riafferma chiaramente (ancorché impli-
citamente) a livello di legislazione primaria, il divieto di
pubblicità per conto terzi a titolo oneroso stabilito dall’art.
57 del regolamento.
E’, cioè, a giudizio di chi scrive, palesemente evidente
come la previsione legislativa di una delega al Governo
f‌inalizzata all’estensione delle eccezioni al divieto posto
dal regolamento non possa non recare in sé il corollario lo-
gico del riconoscimento, a livello di normazione primaria,
del divieto di effettuazione della pubblicità su veicoli per
conto terzi a titolo oneroso.
Quest’ultimo, pertanto, trova oggi un fondamento
diretto nella legge, determinando l’obsolescenza della
tesi che rinveniva l’illegittimità costituzionale dell’art. 57
del regolamento nell’assenza di una norma avente valore
di legge idonea a delimitare l’ambito di esplicazione del
potere regolamentare in senso limitativo del diritto di
iniziativa economica.
L’art. 5 comma 4 della L. 120/2010, delegando il Gover-
no ad ampliare il novero delle eccezioni al divieto di pub-
blicità per conto terzi a titolo oneroso previste dall’art. 57

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