La pubblicità dei fatti giuridici

AutoreStefano Ambrogio
Pagine431-440

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@1 La funzione della pubblicità

Se i vari fatti giuridici sono vincolanti per le parti che li hanno posti in essere, analoga efficacia non può essere ad essi attribuita nei confronti dei terzi. Quando una dato fatto (atto unilaterale, contratto etc.) deve produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti dei terzi è necessario che a questi sia garantita la conoscibilità del fatto. Tale conoscibilità è assicurata dalla legge mediante una serie di strumenti di pubblicità differenziati a seconda dell’oggetto dell’atto (bene mobile, immobile etc.) nonché della funzione che tale pubblicità è destinata ad assolvere nell’ambito dell’ordinamento giuridico.

La funzione principale di ogni forma di pubblicità è, come detto, quella di rendere noti ai terzi determinati fatti o atti giuridici: in conseguenza di ciò è possibile anche risolvere i conflitti tra più aventi causa da uno stesso autore.

In base agli effetti che essa può produrre si distingue tra:
pubblicità notizia. Si ha in tutti i casi in cui la funzione della pubblicità è quella di rendere noti determinati fatti giuridici ai terzi senza che si produca alcun effetto sulla validità o opponibilità dell’atto nel caso di sua omissione. Tipico esempio di pubblicità notizia è la registrazione nei registri dello stato civile dei fatti concernenti la vita delle persone (la mancata registrazione nel registro delle nascite non preclude l’esistenza in vita di un soggetto);
pubblicità dichiarativa. Si ha in tutti i casi in cui funzione fondamentale della pubblicità è rendere opponibile ai terzi l’atto (es. la trascrizione): nel caso in cui essa venga omessa, l’atto, pur rimanendo valido ed efficace tra le parti, non può essere opposto ai terzi per i quali esso è come se non fosse mai stato prodotto;
pubblicità costitutiva. Si ha in alcune ipotesi eccezionali in cui l’adempimento dell’onere pubblicitario è requisito indispensabile per la costituzione stessa del rapporto (es. iscrizione ipotecaria). L’omessa pubblicità comporta inesistenza del rapporto giuridico anche tra le parti del rapporto;
pubblicità sanante. In alcuni casi la pubblicità può avere anche l’effetto di sanare i vizi dell’atto. Quest’effetto si verifica in alcune ipotesi conseguenti alla trascrizione di un atto ex art. 2652 c.c.

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La pubblicità non è mai un obbligo per le parti, ma solo un onere funzionale a rendere opponibili ai terzi determinati effetti dell’atto (per cui l’omissione della pubblicità non comporta un vizio dell’atto).

La pubblicità costituisce un obbligo solo per alcuni soggetti che in virtù delle particolari funzioni che assolvono hanno l’obbligo di pubblicare nelle forme prescritte dalla legge l’atto da loro ricevuto (notai che hanno ricevuto l’atto avente ad oggetto un bene immobile, cancellieri nel caso di sentenze, pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione per la registrazione nei registri dello stato civile etc.).

@2 Le varie forme di pubblicità in relazione all’oggetto

Il codice civile prescrive varie forme di pubblicità a seconda dell’oggetto del fatto o dell’atto giuridico:
per i beni mobili assolve ad una funzione pubblicitaria il possesso (pubblicità di fatto): il trasferimento della disponibilità del bene mobile da un soggetto all’altro mette in condizione i terzi di avere conoscenza di un mutamento nella titolarità del diritto sopra il bene stesso (vedi Cap. 15, par. 4);
per i crediti vige il sistema della notificazione al debitore, per cui gli effetti del trasferimento del credito da un creditore all’altro sono opponibili al debitore solo se gli è stata notificata la cessione (vedi Cap. 20, par. 2);
per i diritti personali di godimento (sia che abbiano per oggetto un bene mobile che immobile) nel caso di conflitto tra più aventi causa da uno stesso concessionario (quando cioè una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo allo stesso bene) si applica l’art.1380 c.c. per il quale il titolo di preferenza è la priorità dell’acquisto del godimento;
per i titoli di credito la forma di pubblicità è strettamente connessa alle forme di legittimazione che dipendono dal regime di circolazione;
per i beni immobili si applica il regime della trascrizione;
per i beni mobili registrati si applica il regime dell’iscrizione in appositi registri;
per le ipoteche vige il regime dell’iscrizione (pubblicità costitutiva).

Non ha funzione di pubblicità la registrazione degli atti presso l’ufficio del registro che ha invece il solo scopo di accertare l’esistenza legale dell’atto e la sua data.

Per gli atti conclusi in forma orale la registrazione può anche permettere la conoscibilità del contenuto dell’atto da parte dei terzi.

La mancata registrazione non rende inopponibile l’atto nei confronti dei terzi (cosa che invece dipende dall’adempimento degli oneri di pubblicità) ma l’atto non può...

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