Le pubblicazioni scientifiche on line

AutoreVincenzo Antonelli
Pagine175-189

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1.0 Che valore hanno le pubblicazioni scientifiche on line? Questa è una domanda che coloro che operano su Internet - liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici e quanti altri si dedicano all'approfondimento e alla ricerca, nonché gli editori di riviste elettroniche - spesso si pongono e alla quale tutt'oggi è difficile dare una risposta soddisfacente.

Nella nostra riflessione affronteremo il problema del valore legale dei contributi scientifici pubblicati su Internet al fine di coglierne i tratti più salienti e le soluzioni possibili e praticabili, convinti che si tratti di un que-sito non puramente teorico ma dai rilevanti risvolti concreti.

1.1 L'avvento e la diffusione di Internet hanno posto con urgenza il problema interpretativo delle c.d. lacune storiche1 dell'ordinamento giuridico italiano: è pertanto necessario operare un adeguamento del tessuto normativo al progresso tecnologico. Si tratta di un fenomeno giuridico caratterizzato da una sempre crescente velocità delle risposte giurisprudenziali, dottrinarie e legislative alle istanze di tutela e regolamentazione imposte dall'evoluzione tecnologica e dalla diffusione sociale del sistema telematico.

In particolare si è posta la questione di quali siano i requisiti formali che devono essere rispettati dalle pubblicazioni scientifiche al fine della loro ammissibilità in sede di valuntazione di un candidato in un concorso pubblico2.

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La legge e il bando di concorso3 si limitano, normalmente, a richiedere al candidato l'allegazione delle pubblicazioni scientifiche, nulla statuendo in ordine ai requisiti sostanziali e formali e ai criteri di valutazione delle stesse.

2.0 Si reputa opportuno delincare preventivamente la figura della pubblicazione scientifica.

Dal combinato disposto dell'art. 6 della 1. 16 maggio 1977 n. 306 e dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941 n. 6334 si ricava una plausibile definizione di pubblicazione: l'opera dell'ingegno di carattere creativo5 riprodotta in forma tangibile e messa a disposizione del pubblico attraverso degli esemplari, al fine di permetterne la lettura e la conoscenza visiva.

Circa il carattere scientifico dell'opera ci limitiamo ad osservare che di regola esso ricorre quando la riflessione speculativa è condotta secondo il metodo c.d. scientifico6.

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À tal proposito è illuminante una decisione dei Consiglio di Stato7 secondo cui il contributo partecipativo all'attività di ricerca - per assurgere al ruolo di "titolo scientifico" autonomamente valutabile - deve acquisire autonoma individualità, che dimostri capacità di osservazione scientifica e di elaborazione teorica e che consenta, in tal modo, una valutazione in concreto delle attitudini alla ricerca del candidato medesimo. In particolare lo strumento attraverso il quale si manifesta il contributo autonomo all'attività di ricerca è costituito dalle "pubblicazioni", per tale intendendosi lavoro, noto nel suo aspetto materiale, con l'idoneità di una congrua diffusione al fine di essere sottoposto al vaglio critico della comunità scientifica.

2.1 Nel corso degli ultimi decenni il sistema di pubblicazione delle opere giuridiche scientifiche ha subito notevoli mutamenti. Essi, pur riguardando inizialmente il tipo di supporto documentale, alla fine hanno travolto anche gli schemi di pensiero8, ossia le costruzioni concettuali del tradizionale pensiero giuridico basato sulla stampa cartacea.

Le tappe fondamentali di siffatta evoluzione possono essere cosi sintetizzate9: 1) la rivista cartacea, 2) la rivista elettronica, 3) la pubblicazione sul doppio supporto, 4) l'autopubblicazione elettronica.

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In queste pagine non disserteremo del valore accademico e della qualità della produzione scientifica nelle sue molteplici forme di pubblicazione, ma ci limiteremo ad analizzare le soluzioni che sono prospettabili circa il valore legale in relazione ai diversi sistemi di diffusione,

3.0 La rivista giuridica cartacea10 rappresenta ancora oggi il principale veicolo di trasmissione dei risultati della ricerca scientifica e, in quanto tale, è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, volti ad individuare alcuni principi giuridici integrativi del dato normativo: 1) la necessità di adempiere gli obblighi formali previsti dal d.lgs.lgt n. 660 del 1945 e dalla 1. n. 374 del 1939; 2) la tutela della "par candido" dei concorrenti attraverso la preliminare consegna delle copie stampate ai soggetti indicati dalla legge; 3) la tutela dell'interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicità delle opere; 4) la discrezionalità del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice.

Dall'analisi delle decisioni giurisprudenziali è, perciò, possibile ricostruire il regime legale delle opere scientifiche pubblicate sulle riviste cartacee.

3.1 Nei pubblici concorsi sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa11.

3.2 Pertanto, l'espressa previsione, contenuta nel bando di concorso, dell'onere di allegare le pubblicazioni, per le quali si sia già provvedutoPage 179 alla preliminare consegna delle copie stampate a chi d'obbligo, costituisce una prescrizione tassativa, la cui allusione non consente la valutazione di pubblicazioni ancora in attesa di essere materialmente stampate, anche al fine di non alterare la «par condicio» dei concorrenti, in relazione alla pe-rentorietà del termine di presentazione dei titoli12.

Le norme che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative connesse alla registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo alla tutela degli interessi degli autori e dei cessionari dei relativi diritti ma, più in generale, all'interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicità delle opere medesime13.

Ne consegue che per la valutazione dei titoli scientifici è necessario Fa-dempimento sia delle formalità ex art. 1 d.lgs. Igt. n. 660 del 1945 (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare - prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona - quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica), sia di quelle ex art. 5 legge n. 374 del 1939 (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione). In mancanza dei suddetti adempimenti non sono valutabili i lavori che, sebbene stampati in via provvisoria, abbiano avuto un «principio di diffusione»14.

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3.3 Inoltre le pubblicazioni, una volta che siano state analiticamente valutate, devono essere giudicate, sìa pure sommariamente, in relazione all'importanza e al valore scientifico di ciascuna di esse, con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione, e che si concludono con l'attribuzione di un unico punteggio15.

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate dal candidato in sede concorsuale è eminentemente discrezionale ed è riservato alla commissione esaminatrice; pertanto, esso è censurabile soltanto per illogicità o irrazionalità16.

4.0 Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo del sistema telematico da parte degli operatori del diritto nell'ambito sia dell'attività

professionale, sia della riflessione dottrinale. Questo nuovo interesse per la rete ha portato alla creazione di numerose riviste giuridiche elettroniche, che convivono con quelle tradizionali cartacee, senza tuttavia contrastarne il primato. Pertanto, tutt'oggi possiamo consultare sia riviste pubblicate solo in rete, sia riviste diffuse sul doppio supporto.

La presenza di quest'ultimo tipo di riviste nasce da opposte esigenze: le riviste tradizionali cartacee hanno cercato nel Web un nuovo canale pubblicitario per il prodotto cartaceo; le nuove riviste elettroniche con la pub-Page 181blicazione cartacea hanno. Invece, rincorso una legittimazione accademica presso i tradizionali fruitori della ricerca scientifica.

L'analisi del regime giuridico delle pubblicazioni sul doppio supporto17 ci permette di affrontare il primo stadio della problematica attinente all'editoria elettronica, che attraverso l'esperienza della rivista elettronica giunge fino al sistema dell'autopubblicazione,

4.1 Bisogna osservare che le risposte giurisprudenziali al suindicato que-sito provengono dalle sedi di merito, mancando pronunce delle Corti di legittimità.

Secondo quanto statuito dai giudici18 il titolare di un nome di dominio Internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione, poiché la rete Internet, quale "sistema internazionale di Interrelazione tra piccole e grandi reti telematlche" è equiparabile ad un organo di stampa.

In particolare, un perlodico realizzato mediante l'impiego delle tecniche telematlche "on line" può essere registrato solo se stampato anche su supporto cartaceo19.

Nonostante la prima pronuncia richiami la seconda per affermare Pe-qulparabllltà di Internet alla stampa, In realtà si è In presenza di due decisioni contrastanti, In quanto la declarata equiparabllltà è niessa In discussione dal fatto che soltanto la contemporanea ed ulteriore pubblicazione sul supporto cartaceo permette la registrazione della rivista on line. Ragion per cui l'istanza di registrazione afferente alla pubblicazione, solo sulla rete Internet, di una rivista on line dev'essere disattesa20.

4.2 Sì afferma Inoltre che, per quanto riguarda le pubblicazioni realizzabili esclusivamente mediante l'impiego delle moderne tecniche telematlche, la contemporanea presenza del crlteri...

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