CIRCOLARE 27 marzo 2009, n. 21 - Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. (09A03926)

all'Associazione Italiana Editori

All'UNIGEC-CONFAPI

All'Unione Stampa Periodica

Italiana

Alla Federazione Italiana Editori

Giornali

Alla Federazione Nazionale Stampa

Italiana

All'Associazione Nazionale Editoria

Periodica Specializzata

Al Sindacato Nazionale Scrittori

Al Sindacato Libero Scrittori e, p.c.

Al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Gabinetto dell'on.le Ministro

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero della pubblica istruzione

Al Ministero dell'universita' e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti.

A seguito di quanto disposto dalla legge finanziaria 2009 e dal relativo bilancio di previsione dello Stato, sul fondo istituito per la concessione dei predetti contributi per l'esercizio finanziario 2009 sono stati stanziati €. 985.382,00.

A norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2009, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali e il diritto d'autore - Centro per il libro e la lettura - via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma - entro e non oltre il 30 giugno 2009.

La domanda dovra' essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla documentazione di cui all'all. B.

Si ribadisce la necessita' dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli articoli 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli Operatori di Comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro Nazionale della Stampa costituisce, per i...

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