DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010 - Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 256 /10/CSP). (10A15451)

L'AUTORITA'

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 9 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, e, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2001, e, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante «Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'8 agosto 2002, cosi' come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2003, n. 285;

Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante «Corrette modalita' di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali», pubblicata nel sito web dell'Autorita' in pari data;

Vista la delibera n. 101/10/CSP con la quale e' stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In linea generale, gli istituti di ricerca, le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, le associazioni di editori e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per l'intenzione dell'Autorita' di procedere all'aggiornamento della delibera n. 153/02/CSP a quasi dieci anni dalla sua adozione e, soprattutto, di voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica. Tali soggetti hanno partecipato costruttivamente, avanzando, altresi', osservazioni e proposte di modifica del testo come di seguito indicato articolo per articolo.

Art. 1 (Definizioni)

Con riferimento all'art. 1, recante le definizioni utilizzate nell'articolato, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica si sono focalizzati su taluni aspetti in particolare. Pertanto, di seguito, si riportano per comodita' espositiva le posizioni principali dei soggetti intervenuti e le osservazioni dell'Autorita' sui singoli articoli, suddivisi per argomento. Manifestazione di opinioni Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti condividono la scelta di impiegare l'espressione «manifestazione di opinioni» rispetto al termine «inchiesta» per denotare quelle attivita' di rilevazione di dati che non permettono una generalizzazione dei risultati rispetto ad un collettivo piu' ampio di quello composto dai soli individui che hanno partecipato spontaneamente alla rilevazione stessa, in quanto l'impiego improprio del termine «sondaggio» da parte dei mezzi di comunicazione rischia di ingenerare confusione nell'interpretazione dei risultati da parte del pubblico. In particolare, un soggetto suggerisce di imporre per via regolamentare il divieto di utilizzo improprio del termine «sondaggio» per tutte quelle rilevazioni che si dimostrano non rappresentative.

Al contrario, altri soggetti suggeriscono di dare per acquisito il termine «sondaggio» e di eliminare l'espressione «manifestazione di opinioni» dal regolamento, considerata la familiarita' diffusa, presso il pubblico, di detto termine per identificare tutte le rilevazioni di opinione, di carattere scientifico o meno, siano essi d'opinione o politici ed elettorali. Osservazioni dell'Autorita'

In merito alla distinzione tra la definizione di «sondaggio» e la definizione di «manifestazione di opinioni» si rappresenta che tra gli obiettivi del presente regolamento, come gia' rappresentato in sede di avvio della consultazione pubblica, si annovera anche la differenziazione del sondaggio propriamente inteso rispetto ad altre tipologie di rilevazioni di opinioni non suffragate dal medesimo rigore scientifico e metodologico, al fine di tutelare il pubblico attraverso informazioni corrette e veritiere, che siano rappresentative della realta' indagata. Pertanto, si reputa non accoglibile la tesi dei soggetti che vorrebbero l'impiego, nell'ambito delle definizioni del regolamento, di un termine improprio solo perche' affermatosi nel gergo mediatico. Nel regolare questa materia, infatti, non ci si puo' che rifare alla terminologia propria del settore professionale che si va a disciplinare, ed avallare un utilizzo improprio, «giornalistico», del termine «sondaggio» non risponde alle finalita' dell'emanando regolamento.

Si ritiene, invece, accoglibile la proposta di modificare la definizione delle manifestazioni di opinioni specificando che le stesse sono «senza valore scientifico». Modalita' di rilevazione Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto ritiene che la definizione del sondaggio quale rilevazione demoscopica, in luogo di rilevazione campionaria, appaia maggiormente rispondente all'oggetto della disciplina.

Un soggetto, con riferimento alla definizione di «sondaggio d'opinione» nella parte in cui si tratta della «rilevazione campionaria», fa presente l'opportunita' di inserire un riferimento alla tecnica campionaria impiegata, in modo tale da offrire informazioni sulla generalizzabilita' dei risultati. In particolare, il soggetto fa presente che la definizione di «campione non probabilistico» e' compatibile con qualsiasi strategia di individuazione degli intervistati, incluse quelle che danno luogo a risultati non generalizzabili. Si domanda, pertanto, se la generalizzabilita' dei risultati ottenuti presso il campione, perseguita mediante metodi sia probabilistici che non probabilistici, sia o meno un elemento caratterizzante i sondaggi.

In medesimo soggetto ritiene inoltre superfluo qualificare il termine «sondaggio» come «d'opinione» e, per questo motivo, esprime perplessita' sull'inclusione nella definizione delle rilevazioni relative a scelte comportamentali. Osservazioni dell'Autorita'

In riferimento alla proposta di utilizzare il termine «rilevazione demoscopica» in luogo di «rilevazione campionaria» nella definizione di «sondaggio», si ribadisce che, tra gli obiettivi del regolamento, vi e' quello di meglio circoscrivere il termine sondaggio rispetto a quelle indagini, quali le manifestazioni di opinioni, che, non prevedendo una fase di campionamento, vengono ugualmente presentate e diffuse con la pretesa di generalizzabilita' dei risultati. Ritenendo che il campionamento rappresenti un elemento essenziale nella determinazione del livello di attendibilita' e di rappresentativita' dei risultati di un sondaggio, nonche' una discriminante tra lo stesso e la manifestazione di opinioni, la proposta e' parzialmente accoglibile. Pertanto si ritiene di integrare il testo del Regolamento con l'aggiunta dell'aggettivo proposto, chiarendo che deve trattarsi di una rilevazione demoscopica di tipo campionario.

Sulle metodologie di campionamento si ritiene di non accogliere la proposta in quanto, al pari delle metodologie probabilistiche, anche quelle non probabilistiche rientrano nella fattispecie delle indagini demoscopiche, che si distinguono dalle generiche manifestazioni di opinione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, televoto, voto telematico etc.) il cui sistema di rilevazione non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori o telespettatori, attraverso chiamate da telefono cellulare, SMS o chiamate da telefono fisso, al fine di consentire al pubblico di esprimere le proprie preferenze in merito a diversi...

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