CIRCOLARE 16 aprile 2003, n. 3 - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)Nuove modalita' di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote

Ai Comuni e, per conoscenza Al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti All'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) All'Agenzia delle entrate Con l'art. 1, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e' stato soppresso il comma 4 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevedeva la pubblicazione ´per estrattoª nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni concernenti l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adottata dai comuni annualmente.

Contestualmente, nella lettera s) della medesima norma, alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 52 del predetto decreto legislativo n. 446, la quale stabilisce che la pubblicazione degli atti regolamentari e delle tariffe degli enti locali deve essere effettuata mediante ´avvisoª e' stato aggiunto il seguente periodo ´Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributiª.

Per effetto della predetta modifica, pertanto, tutte le deliberazioni relative alla adozione di aliquote, tariffe e regolamenti di natura tributaria dovrebbe essere effettuata ´per estrattoª nella Gazzetta Ufficiale.

Questo Ufficio, pur osservando che, in materia di aliquote I.C.I., la nuova modalita' di pubblicazione coincide con quella gia' introdotta dal soppresso comma 4, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, ha rilevato che, relativamente alle deliberazioni tariffarie ed ai regolamenti tributari, tale modalita' di pubblicazione risulterebbe inattuabile a causa della particolare natura dei citati atti, i quali, essendo atti di formazione secondaria di particolare complessita'. ed analiticita', non si prestano ad essere schematizzati e ricondotti a forme sintetiche - indispensabili per definire l'estratto - se non compromettendone il contenuto.

In relazione alle suddette difficolta' operative, d'intesa con il Ministero della giustizia, si e' convenuto di continuare ad effettuare la pubblicazione degli atti deliberativi in argomento secondo le previgenti disposizioni, confermando di fatto le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998 e nella circolare n...

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