Diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata

AutoreFrancesco Giuseppe Catullo
Pagine957-960

Diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata 1

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  1. - Dall'avvento dell'informatica e della telematica nella pubblica amministrazione 2 può originarsi un nuovo tipo di rapporto tra apparato amministrativo e diritto penale 3 e derivare un nuovo impegno per lo studioso del diritto nella sua opera di qualificazione giuridica di fatti che si presentano con inedite modalità di lesione.

    Oggetto delle seguenti note è la ricerca del quid novum che interessi il penalista.

  2. - Affrontare problematiche senza l'aiuto della casistica è attività rischiosa che si espone alla critica ogni volta che il verificarsi di un caso concreto falsifica la teoria entro cui inizialmente risultava compreso. Pertanto per l'analisi della relazione tra diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata è preferibile individuare principi generali e criteri guida da invocare per la soluzione di questioni inedite anziché cercare nel dettaglio singole fattispecie criminali per spiegare i «fatti» che la tecnologia potrebbe agevolare nel loro compimento.

    L'indagine, oltre alla tradizionale categoria dei «reati contro la pubblica amministrazione» 4, ne ipotizza una seconda, rinnovata dall'elemento telematico, che prospetterebbe all'interprete delle varianti e delle novità rispetto alle consuete modalità attraverso cui viene leso il bene del buon andamento della pubblica amministrazione.

    In attesa del complesso processo di informatizzazione dell'amministrazione pubblica, il pensiero corre alla domanda se dal suddetto cambiamento possano seguire innovative sfide per il diritto sanzionatorio e la risposta sarebbe da rinvenire nella relazione tra diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata.

    Essendo presupposti della precedente relazione i rapporti tra pubblica amministrazione e telematica e tra diritto penale e telematica, l'incipit del presente studio deve risolversi nell'analizzare i modi attraverso cui la cibernetica modifica la realtà sottostante ai tradizionali reati descritti nel libro secondo del codice penale e a tutte le altre ipotesi incriminatrici presenti nel codice, che astrattamente possono trovare applicazione in settori pertinenti alla cosa pubblica telematizzata.

    Laddove, infatti, l'informatizzazione lascia inalterati o non rinnova significativamente le consuete modalità di lesione del bene dell'amministrazione pubblica, non si presenterebbero per il diritto penale i nuovi settori di pertinenza che costituiscono l'oggetto di questa relazione.

    Per fare degli esempi, la maggior parte delle note fattispecie delittuose poste in essere dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione come il peculato, la malversazione, la concussione, la corruzione e l'abuso di ufficio, nonostante l'informatizzazione dell'apparato pubblico, verosimilmente continueranno a perfezionarsi secondo i consueti schemi giurisprudenziali. Ossia, in altri termini, l'ingerenza dell'informatica nel suddetto settore si presenterebbe con forme tali da non impegnare l'interprete in un più arduo lavoro di qualificazione giuridica rispetto a quello in cui tradizionalmente è occupato quando viene chiamato a spiegare, attraverso le categorie di cui agli artt. 314, 316 bis, 317, 318, 319, 323 c.p., fatti umani che si consumano nella realtà materiale.

    Anche se il delitto del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio è perfezionato attraverso percorsi cibernetici, non per questo si deve credere che l'elemento telematico apporti sempre alle tradizionali categorie penalistiche contributi innovativi sufficienti a modificare le note forme in cui il dolo o la colpa del soggetto agente trovano espressione. Il pubblico ufficiale che si appropria del denaro o della cosa mobile pubblica, che possiede o che ha in disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio attraverso una digitazione informatizzata, non pone in essere una condotta rilevante per il «diritto penale delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet», così come poca importanza ha la condotta di chi per compiere un atto del suo ufficio accetti per via e-mail la promessa di una retribuzione non dovuta.

    In sintesi, l'argomentazione che precede è valida per tutti i casi in cui l'elemento telematico non costituisce un novum secondo le tradizionali categorie penalistiche tale da alterare le modalità di condotta attraverso cui il delitto si perfeziona 5.

    Maggiori prospettive per il diritto penale si dischiudono, invece, quando l'attenzione dell'interprete si indirizza verso le fattispecie che descrivono le condotte dei privati che agiscono contro la pubblica amministrazione o verso alcune ipotesi di crimini informatici introdotte dalla legge 23 dicembre del 1993 n. 547 e da altri e recenti interventi legislativi di settore.

  3. - La telematizzazione dell'amministrazione pubblica implica sia vantaggi nella misura in cui permette al privato cittadino di accedere al servizio pubblico con maggiore snellezza e velocità senza limitazioni di orari di ufficio 6, sia svantaggi nella misura in cui rende il bene pubblico espugnabile dall'esperto informatico attraverso percorsi alternativi e più accessibili rispetto a quelli offerti nella dimensione materiale.

    L'ammodernamento della cosa pubblica non aggrega consenso verso la tutela di un nuovo bene giuridico, ma facilita l'aggressione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione attraverso innovative modalità di lesione.

    Il reato, concretandosi in una modalità di lesione 7, apre prospettive all'interprete penale ogni volta che per il suo perfezionamento vengono a prospettarsi vie alternative per il conseguimento dell'illecito scopo. Segue che mentre per il pubblico ufficiale, o per la persona incaricata di un pubblico servizio, la telematica rappresenta soprattutto un «mezzo» alternativo per portare a termine le delittuose condotte descritte nel capo I del titolo II del codice penale dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione, per il privato cittadino la telematica dischiude, invece, vie tecnologiche per realizzare innovative «modalità» di offesa del bene della cosa pubblica.

    La differenza tra le due ipotesi risiede, pertanto, nella distinzione tra «mezzo» e «modalità» 8.

    Bisogna però premettere che al fine della presente argomentazione sono da considerarsi «mezzo» solo qeugli strumenti utilizzati per il conseguimento del delittuoso fine, che non alterano le forme descritte dalla fattispecie incriminatrice per le circostanze in cui se ne fa uso e attraverso cuiPage 958 il delitto si consuma. Per fare un esempio, cagionare la morte di un uomo con una rivoltellata, con una pugnalata o con una sassata è indifferente per l'art. 575 c.p. Il mezzo utilizzato per conseguire il fine, infatti, non altera la modalità di condotta: l'aggressore affronta o sorprende la vittima.

    Diversamente, l'utilizzazione di una sostanza venefica o altrimenti insidiosa per cagionare la morte di un uomo costituisce un'aggravante ai sensi dell'art. 577 c.p. n. 2 perché il mezzo adoperato altera anche la modalità di azione: la vittima si fida dell'aggressore che le serve il filtro avvelenato 9.

    Si vedano, comparandole, le fattispecie di cui agli artt. 331 e 340 del codice penale. La prima descrive la condotta dell'esercente imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che interrompe o turba il servizio a cui è preposto; la seconda si riferisce al fatto del privato cittadino che cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio, di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

    Prospettando entrambe le situazioni nell'ambito della pubblica amministrazione informatizzata, si delinea una realtà penalistica differente.

    Il pubblico ufficiale, avendo nella sua disponibilità la tecnologia telematica pubblica, può conseguire l'illecito scopo dell'interruzione del servizio amministrativo sia sospendendolo presso lo «sportello al pubblico» a cui è preposto, sia impedendo al cittadino l'accesso virtuale al medesimo servizio offerto dai terminali informatici della pubblica amministrazione.

    Per il pubblico ufficiale la circostanza che il servizio dell'amministrazione si avvalga dei tradizionali canali materiali o degli innovativi mezzi tecnologici non comporta una maggiore difficoltà nel portare a compimento il progetto delittuoso di cui all'art. 331 c.p. Entrambi i sistemi, essendo nella disponibilità del soggetto agente, implicano per quest'ultimo un'eguale difficoltà nella fase esecutiva del reato di cui sopra, mentre la scelta di intraprendere l'illecito proposito attraverso la via telematica, anziché tramite quella tradizionale, comporterebbe vantaggi esclusivamente sul terreno della prova: è ben noto, infatti, come nel mondo virtuale è più facile disperdere le tracce dell'esperienza criminosa.

    La differenza dell'aggressione al bene pubblico attraverso il mezzo materiale o quello telematico si sostanzia non tanto nelle modalità attraverso cui viene a perfezionarsi il delitto di cui all'art. 331 c.p., ma nel reperimento delle prove atte a sostenere le alternative ipotesi accusatorie.

    In sintesi, quando l'informatizzazione...

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