COMUNICATO - Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF. (13A10644)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga (Omissis). Art. 2. Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonche' per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base: a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;

  1. per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;

  2. per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 curo: 1,08 per cento;

  3. per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,09 per cento;

  4. per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento. 2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,39 per cento permane sul primo scaglione di reddito;

la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito;

la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,08 per cento permane sul terzo scaglione di reddito;

la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,09 per cento permane sul quarto scaglione di reddito;

la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito: 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressivita' a cui e' informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT