LEGGE 11 aprile 2012, n. 23 - Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 13 aprile 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 1. Il Governo della Regione e' autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale siciliana.

  1. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all'assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti disposti dal comma 2 dell'art.

    1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.

    Art. 2

    Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5

  2. E' consentita, sino al 30 aprile 2012, l'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.

  3. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in complessivi 2.713 migliaia di euro, di cui 2.594 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, e 119 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui all'art. 3 della medesima legge regionale n. 5/2012, si provvede...

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