Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato lavoro e, in particolare, l'art. 4, comma 1, nella parte in cui delega il Governo a disciplinare, tra le altre, la tipologia del lavoro a chiamata, caratterizzata dallo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 2003, dispone all'art. 40 che il ricorso al lavoro intermittente e' ammesso in presenza di esigenze anche individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via provvisoriamente sostitutiva delle relative determinazioni assumibili dalla contrattazione collettiva; Sentite le organizzazione e associazioni sindacali e preso atto della carenza di puntuali indicazioni delle stesse in ordine all'individuazione di specifiche esigenze che possano legittimare nei diversi settori produttivi e di servizi, il ricorso al lavoro intermittente; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a una prima indicazione delle predette esigenze al fine di dare immediata effettivita' alla disposizione di riferimento, riequilibrandone l'utilizzo rispetto alle sperimentazioni gia' ammesse ai sensi dell'art. 34, comma 2, caratterizzate dall'elemento giustificativo della soggettivita', per l'effetto acausali; Rilevato che il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, contempla un elenco di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, che possono ora essere prese, in via transitoria e in attesa delle...

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