DECRETO 19 luglio 2006 - Determinazione, in via provvisoria, delle tariffe per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/l992, ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'Erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne fruisce, a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Viste le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma Nazionale di Sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000, 21 dicembre 2001, 14 marzo 2003, 31 marzo 2004, 23 dicembre 2004 e 13 luglio 2005, relativo alla fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito in ambito aeroportuale, con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dall'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato e successivamente prorogato, a titolo di contri-buto per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni...

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