DELIBERAZIONE 20 marzo 2003 - Modifica dell'art. 14 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo. (Deliberazione n. 03/50)

Motivazione: adeguamento dei bacini di utenza a seguito dell'ampliamento delle competenze territoriali del servizio di assistenza al volo del Crav di Brindisi.

LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ha adottato la seguente delibera

Premesso

  1. Che nella seduta del 23 gennaio 2003 la commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 notificando alle parti interessate la delibera n. 03/24 (Proposta di modifica dell'art. 14della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001); 2. che la proposta di modifica dell'art. 14 della suddetta regolamentazione in data 10 febbraio 2003 e' stata trasmessa, altresi', alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute nell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, assegnando loro il termine di quindici giorni; 3. che sono decorsi i quindici giorni assegnati alle parti nonche' alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per l'invio di osservazioni; 4. che in data 21 febbraio 2003, nel rispetto del predetto termine, l'IBAR ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica formulata dalla commissione; Formula ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente modifica alla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001; l'art. 14 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 net settore del trasporto aereo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001 e' cosi' sostituito

    "Art. 14 (Definizione dei bacini di utenza). - 1. Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero...

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