LEGGE 23 aprile 1965, n. 488 - Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

Coming into Force12 Giugno 1965
Published date28 Maggio 1965
Enactment Date23 Aprile 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/05/28/065U0488/CONSOLIDATED/19710327
Official Gazette PublicationGU n.132 del 28-05-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria, della tabella A. annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con eta' inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidita' possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidita' e fruiscono del trattamento totale corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi 6 concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95

Art 2.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art 2.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. 2

Art 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella. A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'eta' prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

Art 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella. A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'eta' prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori. 2

Art 4.

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, ne' con il trattamento di incollocabilita' previsto dall'art. 1, ne' con l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Art 5.

L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, e' cosi' modificato:

"A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di super invalidita', e' concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermita' ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Dal 1 maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente e' elevato a lire 96.000 annue anche per le infermita' ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermita' della sesta, settima ed ottava categoria".

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT