Testo del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 16 aprile 2003), coordinato con la legge di conversione 10 giugno 2003, n. 133 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: ??Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli m...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. * Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. * Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ...

)). * A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. * Art. 1.

* 1. (( Le disponibilita' non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'I.N.P.S. all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalita' di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. )) * Riferimenti normativi

- La legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 38: * «Art. 38 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: * a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; * b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; * c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. * 2. I medesimi benefici di cui ai comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai...

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