DECRETO 26 gennaio 2009 - Individuazione delle autorita'' e degli enti che provvedono alla diffusione dell''informazione preventiva della popolazione per i casi di emergenza radiologica. (09A04190)
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
PER LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 134, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni ove si prevede che con decreto vengono individuati le autorita' e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell'informazione preventiva come individuata nel disposto di cui all'articolo 130 del citato decreto legislativo;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Sentiti i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione universita' e ricerca;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Decreta:
Art. 1.
-
Alla diffusione dell'informazione preventiva alla popolazione che rischia di essere interessata da un'emergenza radiologica, connessa a eventi oggetto di pianificazione nazionale d'emergenza, provvede il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalita' operative stabilite nell'art. 2.
-
Alla diffusione dell'informazione preventiva alla popolazione che rischia di essere interessata da un'emergenza radiologica connessa a eventi oggetto di pianificazione locale, provvedono i prefetti, secondo le modalita' operative stabilite nell'art. 2.
Art. 2. -
Le modalita' operative di diffusione della informazione preventiva sono stabilite in appositi piani di informazione, predisposti nell'ambito dei piani di intervento previsti dal capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente di cui all'articolo 133 del predetto decreto legislativo.
Art. 3. -
Il piano di informazione preventiva predisposto nell'ambito del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 230 del 1995 e successive modificazioni, puo' prevedere, in funzione delle specifiche modalita' operative e dei destinatari dell'informazione stessa, il concorso alla diffusione dell'informazione da parte delle amministrazioni...
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