PROVVEDIMENTO 15 settembre 2009 - Modificazioni allo statuto. (09A11782)

IL PRESIDENTE

del consiglio di amministrazione

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'Universita' e della ricerca del 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 10 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 140 del 19 giugno 2006, con il quale e' stata autorizzata l'Istituzione dell'Universita' telematica delle Scienze Umane «UNISU», nonche' approvato il relativo statuto;

Visti i propri provvedimenti n. 01 del 3 agosto 2006 e n. 02 del 28 maggio 2007 con i quali sono stati approvati l'aggiornamento dello Statuto, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2006 e n. 128 del 5 giugno 2007 e n. 147 del 27 giugno 2007, da cui risulta che lo statuto vigente e' quello entrato in vigore il 1° giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'UNISU in data 5 marzo 2009, con la quale e' stato approvato un nuovo aggiornamento dello statuto dell'Universita' in sostituzione del testo gia' pubblicato, limitatamente all'art. 22 cui e' aggiunto il comma 4;

Vista la nota prot. 2779 del 1° giugno 2009 con la quale e' stata inviata al MIUR la predetta modifica dell'art. 22, nota ricevuta dal MIUR in data 8 giugno 2009 ai fini degli adempimenti di cui all' art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tenuto conto di quanto dispone il comma 9 dell' art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 in relazione al termine perentorio di sessanta giorni per gli eventuali rilievi da parte del MIUR sulle proposte di modifiche statutarie e che alla data odierna scaduto il predetto termine non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del MIUR;

Ravvisata la necessita' e l'urgenza di procedere alla pubblicazione dell'aggiornamento del nuovo Statuto stabilendo la data di entrata in vigore dello stesso;

Dispone:

Art. 1.

E' approvata la modifica dell'art. 22 dello statuto dell'Universita' telematica delle Scienze Umane «UNISU», ed il testo completo, aggiornato dello statuto costituito da fogli n. 17 e comprendente n. 28 articoli che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo Statuto di cui all'art. 1 entra in vigore il primo ottobre 2009 e viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione .

Il presente provvedimento e' acquisito nella raccolta ufficiale interna di questa Universita'.

Roma, 15 settembre 2009

Il presidente del consiglio di amministrazione

Iacono

Allegato

STATUTO

Art. 1.

  1. E' istituita l'Universita' Telematica delle Scienze Umane Niccolo' Cusano di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.

  2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.

  3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

  4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.

  5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

    Art. 2.

  6. L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio delle Scienze Umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

  7. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

  8. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

  9. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

  10. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

  11. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

    Art. 3.

  12. Sono organi centrali della Universita':

    a) il Consiglio di amministrazione;

    b) il Presidente;

    c) la Giunta;

    d) il rettore;

    e) il Senato accademico;

    f) il Nucleo di valutazione interno;

    g) il Collegio dei revisori dei conti.

  13. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

    a) i Consigli di facolta';

    b) i Consigli di corso di laurea;

    c) i Dipartimenti.

    Art. 4.

  14. Il Consiglio di amministrazione e' nominato dal Consorzio delle Scienze Umane ed e' cosi' composto:

    a) il Presidente del Consorzio delle Scienze Umane o suo delegato;

    b) l'Amministratore delegato;

    c) nove rappresentanti designati dal Consorzio delle Scienze Umane;

    d) il rettore;

    e) un rappresentante dei docenti;

    f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica;

    g) un rappresentante designato da Confindustria;

    h) il Direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario;

    i) il Direttore generale.

  15. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

  16. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del Consiglio.

  17. Il Consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' e il vice presidente. L'Amministratore delegato puo' essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

  18. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

  19. Ad ogni scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Scienze Umane attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Universita' telematica delle Scienze umane.

    Art. 5.

  20. Spettano al Consiglio di Amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

  21. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del Senato accademico e dei Consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine...

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