PROVVEDIMENTO 17 giugno 2008 - Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 10531 del 29 febbraio 2008, con la quale e' stato approvato il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Vista la nota dell'Istituto del 28 marzo 2008, prot. n. 007487, con la quale la deliberazione n. 10531 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca del 4 giugno 2008, prot. n. 505, con la quale vengono formulate alcune osservazioni e, in caso di accoglimento delle stesse, il parere favorevole all'approvazione del regolamento;

Vista la deliberazione della giunta esecutiva dell'INFN n. 8034 del 13 giugno 2008, adottata ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) del regolamento generale dell'Istituto, con la quale vengono accolte le osservazioni formulate dal Ministero;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1) Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 17 giugno 2008

Il presidente: Petronzio

Allegato

REGOLAMENTO PER I LAVORI,

LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.

  2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalita' semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita' e pubblicita'.

  3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e in particolare all'art. 3 del Codice.

  4. Il ricorso agli interventi in economia e' ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente regolamento.

  5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

    Art. 2.

    Modalita' di acquisizione in economia

  6. L'acquisizione degli interventi in economia puo' avvenire:

    1. in amministrazione diretta;

    2. per cottimo fiduciario.

  7. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'Istituto impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra nella disponibilita' dello stesso Istituto ovvero reperiti sul mercato.

  8. Sono per cottimo fiduciario gli interventi in cui l'acquisizione avviene mediante l'affidamento a soggetti esterni all'Istituto, purche' in possesso dei necessari requisiti.

    Art. 3.

    Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

  9. Le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. in materia di utilizzo delle convenzioni Consip. Si potra', inoltre, fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

  10. In mancanza di parametri di qualita' e di prezzo nel sistema di convenzionamento si potra' fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a cio' preposti, ove disponibili, ai fini di orientamento e di valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

  11. L'acquisizione di lavori in economia di cui all'art. 6 puo' avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

  12. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonche' di quelli relativi alla sicurezza.

    Art. 4.

    Limiti economici agli interventi in economia

  13. In ottemperanza ai principi di proporzionalita' e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di ogni singolo intervento in economia non puo' superare l'importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di euro 200.000,00.

  14. L'importo di cui al comma 1 non puo' essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

  15. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi puo' essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

    Art. 5.

    Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

  16. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, l'affidamento in economia non puo' superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2, comma 2.

  17. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, l'affidamento in economia non puo' superare l'importo complessivo di euro 100.000,00 qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'art. 6, comma 1.

  18. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Titolo II

INTERVENTI ORDINARI

Art. 6.

Lavori in economia

  1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 4, comma 1, i seguenti lavori:

    1. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;

    2. interventi non programmabili in materia di sicurezza;

    3. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

    4. lavori necessari per la compilazione di progetti;

    5. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori.

  2. Possono altresi' essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

    1. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

    2. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Istituto o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

    3. manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini;

    4. manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.

  3. Possono altresi' essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.

    Art. 7.

    Forniture in economia

  4. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni relative a:

    1. arredi e attrezzature per uffici e laboratori;

    2. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

    3. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere;

    4. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicita' istituzionale;

    5. vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

    6. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento del servizio di medicina del lavoro;

    7. combustibile per il riscaldamento di immobili;

    8. fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

    9. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture;

    10. acquisto di francobolli ed altri valori bollati, spese postali e telegrafiche;

    11. carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli;

    12. acquisto di attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione.

  5. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:

    1. risoluzione di...

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