PROVVEDIMENTO 21 Giugno 2007 - Modifica del regolamento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF");

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF:

art. 6, comma 1, lettera a), che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento, tra l'altro, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

art. 36, comma 3, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo;

art. 39, comma 3-bis, che prevede che la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale;

Visto il regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'art. 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento (di seguito D.M.);

Visto in particolare l'art. 16, comma 7, del D.M., che prevede che la Banca d'Italia disciplini i casi in cui i fondi speculativi possano essere istituiti o gestiti solo da societa' di gestione del risparmio (di seguito SGR) che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi;

Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva (di seguito, "Regolamento");

Considerata l'esigenza di semplificare le procedure di accesso al mercato dei fondi comuni di investimento;

Valutata l'opportunita' di ampliare le possibilita' operative delle SGR;

Sentita la Consob;

Emana

L'unito provvedimento contenente disposizioni volte ad:

ampliare i casi di applicazione dell'istituto dell'approvazione in via generale dei regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento;

eliminare l'obbligo di istituire una SGR specializzata ove si intenda svolgere l'attivita' di gestione o istituzione di fondi speculativi.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

p. Il Governatore

Il direttore generale

Saccomanni

Allegato

Art. 1.

SGR che gestiscono fondi speculativi

  1. Nel Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, paragrafo 2, del Regolamento e' eliminato il secondo capoverso.

  2. Nel Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, paragrafo 4, del Regolamento, il secondo alinea del quarto paragrafo e' sostituito con il seguente:

    "alla gestione o alla istituzione di singole tipologie di fondi comuni (fondi aperti / fondi chiusi / fondi riservati / fondi speculativi) intenda gestire o istituire altre tipologie di organismi di investimento collettivo. In particolare, le SGR che intendono estendere la propria operativita' alla gestione o alla istituzione di fondi speculativi adeguano i presidi operativi interni mediante il rafforzamento delle procedure, delle risorse e degli strumenti in dotazione alle funzioni di controllo interno, risk management e compliance".

  3. Nel titolo II, capitolo III, paragrafo 5, del Regolamento sono eliminati il primo capoverso e la relativa nota (2).

  4. Nel titolo V, capitolo I, sezione III, paragrafo 3, dopo le parole "indica almeno:" e' inserito il seguente primo alinea: "nella denominazione del fondo la natura dello stesso ("fondo speculativo");".

    Art. 2. Procedimento di approvazione e di modifica dei regolamenti dei fondi comuni di investimento

  5. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, del Regolamento, sono abrogati i capoversi da 3 a 5 relativi ai "Regolamenti semplificati".

  6. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione Il, paragrafo 2, del Regolamento, i capoversi 9, 10 e 11, relativi ai Regolamenti approvati in via generale, sono sostituiti come segue:

    "Sono approvati in via generale:

    1. i regolamenti dei fondi riservati a investitori qualificati ove siano verificate tutte le seguenti condizioni:

    le quote possono essere sottoscritte e circolare solo tra gli investitori qualificati previsti dall'art. 1, lettera h), primo, secondo e terzo alinea del D.M., ovvero, se possono essere sottoscritte e circolare anche tra le persone fisiche previste nel quarto alinea del citato art. (1), la quota di partecipazione minima deve essere pari ad almeno 500 mila euro;

    il regolamento del fondo e' redatto secondo uno "schema riconosciuto";

    la SGR ha gia' istituito un altro fondo comune di investimento;

    (1) L'art. 1, comma 1, lettera h), del D.M. prevede che per "investitori qualificati" s'intendono le seguenti categorie di soggetti: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le societa' di gestione del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attivita' svolte dai soggetti indicati precedentemente; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri entri in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

    II) i regolamenti dei fondi mobiliari aperti redatti secondo lo schema di regolamento semplificato (cfr. titolo V, capitolo I, sezione II, paragrafo 1);

    III) i regolamenti di fondi mobiliari speculativi, di fondi mobiliari riservati a investitori qualificati e di fondi mobiliari aperti che differiscono dal regolamento di altri fondi gia' operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonche' regime delle spese (cfr. titolo V, capitolo I, sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell'intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d'Italia.

    I regolamenti di cui ai precedenti punti I) e II) che prevedono limitate deroghe rispetto al regolamento semplificato o allo schema riconosciuto, si intendono approvati nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione; il termine di approvazione e' fissato in sessanta giorni, qualora le imitate modifiche riguardino i regolamenti di cui al precedente punto III). In tali casi, la domanda di approvazione del regolamento, oltre ai documenti indicati nel recedente paragrafo 1, e' corredata anche di un testo del regolamento che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate al testo.

    Nella Parte A "Scheda identificativa" di tutti i regolamenti che si avvalgono dell'approvazione in via generale e' inserita la seguente frase: "Il presente regolamento e' stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformita' rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del decreto legislativo n. 58/1998 (testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non e' stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.".

    La SGR, entro dieci giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia:

    il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico;

    la delibera dell'organo amministrativo della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:

    i) circa la conformita' del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel titolo V, capitolo I;

    ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;

    iii) circa la conformita' del testo del regolamento approvato in via generale, a seconda dei casi, allo schema riconosciuto, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonche' regime delle spese);

    iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).

    Dalla stessa deve altresi' risultare che la SGR ha accertato che la banca depositaria e' abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico."

  7. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del Regolamento, sono abrogati i capoversi da 3 a 5 relativi ai "Regolamenti semplificati".

  8. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del Regolamento, i capoversi 9 e 10, relativi alle modifiche dei regolamenti approvate in via generale, sono sostituiti come segue:

    "Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti sono...

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