PROVVEDIMENTO 7 giugno 2017 - Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. (17A04325)

LA BANCA D'ITALIA Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2 comma 2, relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione nonche' l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attivita' e passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (1) e, in particolare: l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle societa' veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici;

l'art. 1, paragrafo 2 che definisce le attivita' e i rischi che possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione ed in particolare include tra questi i rischi assicurativi;

gli articoli 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati;

le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle societa' veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle societa' veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attivita';

Vista la decisione della Banca Centrale Europea n. 10/10, cosi' come modificata dalla decisione della Banca Centrale Europea n. 50/15, che definisce l'ambito di applicazione della procedura di infrazione per le societa' veicolo ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi informativi derivanti dai regolamenti della Banca Centrale Europea che definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea del 17 ottobre 2012 relativo...

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