PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2020 - Iscrizione della denominazione «Olio Lucano» IGP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (20A05450)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
Considerato che, con regolamento (UE) n. 2020/1389 della Commissione del 28 settembre 2020, la denominazione «Olio Lucano» IGP riferita alla categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall'art. 52, paragrafo 2 del regolamento
(UE) n. 1151/2012
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione del disciplinare di produzione della IGP «Olio Lucano» e, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio Lucano» nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2020/1389 della Commissione del 28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 321 del 5 ottobre 2020.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Olio Lucano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 5 ottobre 2020
Il dirigente: Polizzi
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
OLIO LUCANO
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Olio lucano» e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'olio extra vergine di oliva «Olio lucano» deve essere ottenuto dalle varieta' di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente:
Acerenza, Ogliarola del Vulture (sinonimi: Ripolese o Rapollese, Ogliarola di Melfi, Nostrale), Ogliarola del Bradano
(sinonimi: Comune, Ogliarola), Maiatica (sinonimi: oliva di Ferrandina, Pasola), Nociara, Ghiannara, Augellina, Justa, Cornacchiola, Romanella, Carpinegna, Faresana, Sammartinengna, Spinoso, Cannellina, Cima di Melfi, Fasolina, Fasolona, Lardaia, Olivo da mensa, Orazio, Palmarola, Provenzale, Racioppa, Roma, Rotondella, Russulella, Scarpetta, Tarantina, Coratina, Frantoio, Leccino. Possono inoltre concorrere altre varieta' fino ad un massimo del 20%.
All'atto del confezionamento il prodotto «Olio Lucano» IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-
valutazione chimico-fisica:
acidita' (espressa in acido oleico): max 0,6%
numero di perossidi: max 12 meq O2 /kg
-
valutazione organolettica (Metodo COI):
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| Descrittore | Mediana |
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|Fruttato di oliva | 2 - 7 |
+-----------------------+---------------+
|Amaro | 2 - 7 |
+-----------------------+---------------+
|Piccante | 2 - 7 |
+-----------------------+---------------+
|Erba e/o pomodoro e/o | |
|carciofo e/o mandorla | |
|e/o mela | 0 - 6 |
+-----------------------+---------------+
L'«Olio Lucano» IGP e' caratterizzato da colore compreso tra verde e giallo, fruttato medio, amaro medio e piccante medio, con eventuali note aromatiche di erba fresca e/o...
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