PROVVEDIMENTO 4 maggio 2017 - Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (Repertorio n. 62/CSR). (17A03961)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO nell'odierna seduta del 4 maggio 2017, Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che «il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visti, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 3, lettera h), e 7, comma 3, lettera a), della citata legge n. 353/2000, per cui «le regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra, di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma»;

Visto, altresi', il comma 5 del richiamato art. 7 della legge n. 353/2000, per cui «le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento di mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7...

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