PROVVEDIMENTO 28 settembre 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Siciliano» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. (20A05324)

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

della direzione generale per la promozione

della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»

Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1338/2020 della Commissione del 21 settembre 2020, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Pecorino Siciliano», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1338/2020 della Commissione del 21 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 313 - del 28 settembre 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 settembre 2020

Il dirigente: Polizzi

Allegato

Modifica del disciplinare di produzione

della denominazione d'origine protetta

Pecorino Siciliano

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) Pecorino Siciliano e' riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

2.1. All'atto dell'immissione al consumo, il «Pecorino Siciliano» DOP e' un formaggio di forma cilindrica a facce piane o leggermente concava quella superiore, a latte crudo e a pasta semicotta.

2.2. Il formaggio «Pecorino Siciliano» DOP, immesso al consumo nelle tipologie «Fresco», «Semistagionato» e «Stagionato», presenta le seguenti caratteristiche:

fresco:

maturazione: da venti a trenta giorni

forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore

dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 10 e 20 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 10 a 20 cm

peso: compreso tra 3 e 5 kg in relazione alle dimensioni della forma

superficie: assenza di crosta, parte esterna edibile di colore bianco o giallo paglierino, recante impressi i segni del canestro nel quale e' stata formata

pasta: di colore dal bianco al giallo paglierino, con eventuale presenza di bacche di pepe nero in grani, compatta, con limitata occhiatura

aroma: caratteristico del formaggio di pecora

sapore: dolce con spiccati aromi di pascolo, leggermente speziato nella tipologia «Pepato». Assenza di odore di stalla

percentuale di grasso: non inferiore al 40% sulla sostanza secca

semistagionato:

stagionatura: da quarantacinque a novanta giorni

forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore

dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 10 e 20 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 10 a 20 cm

peso: compreso tra 3 e 5 kg in relazione alle dimensioni della forma

superficie: crosta sottile di colore giallo paglierino, recante impressi i segni del canestro nel quale e' stata formata

pasta: di colore dal giallo paglierino al giallo carico, con eventuale presenza di bacche di pepe nero in grani, compatta, con limitata occhiatura

aroma: caratteristico del formaggio di pecora

sapore: dolce con spiccati aromi di pascolo, leggermente speziato nella tipologia «Pepato». Assenza di odore di stalla

percentuale di grasso: non inferiore al 40% sulla sostanza secca

stagionato:

stagionatura: almeno centoventi giorni

forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore

dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 15 e 30 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 15 a 25 cm

peso: compreso tra 6 e 14 kg in relazione...

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