PROVVEDIMENTO 28 settembre 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Siciliano» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. (20A05324)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra
Considerato che, con regolamento (UE) n. 1338/2020 della Commissione del 21 settembre 2020, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Pecorino Siciliano», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1338/2020 della Commissione del 21 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 313 - del 28 settembre 2020.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 28 settembre 2020
Il dirigente: Polizzi
Modifica del disciplinare di produzione
della denominazione d'origine protetta
Pecorino Siciliano
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta (DOP) Pecorino Siciliano e' riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
2.1. All'atto dell'immissione al consumo, il «Pecorino Siciliano» DOP e' un formaggio di forma cilindrica a facce piane o leggermente concava quella superiore, a latte crudo e a pasta semicotta.
2.2. Il formaggio «Pecorino Siciliano» DOP, immesso al consumo nelle tipologie «Fresco», «Semistagionato» e «Stagionato», presenta le seguenti caratteristiche:
fresco:
maturazione: da venti a trenta giorni
forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore
dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 10 e 20 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 10 a 20 cm
peso: compreso tra 3 e 5 kg in relazione alle dimensioni della forma
superficie: assenza di crosta, parte esterna edibile di colore bianco o giallo paglierino, recante impressi i segni del canestro nel quale e' stata formata
pasta: di colore dal bianco al giallo paglierino, con eventuale presenza di bacche di pepe nero in grani, compatta, con limitata occhiatura
aroma: caratteristico del formaggio di pecora
sapore: dolce con spiccati aromi di pascolo, leggermente speziato nella tipologia «Pepato». Assenza di odore di stalla
percentuale di grasso: non inferiore al 40% sulla sostanza secca
semistagionato:
stagionatura: da quarantacinque a novanta giorni
forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore
dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 10 e 20 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 10 a 20 cm
peso: compreso tra 3 e 5 kg in relazione alle dimensioni della forma
superficie: crosta sottile di colore giallo paglierino, recante impressi i segni del canestro nel quale e' stata formata
pasta: di colore dal giallo paglierino al giallo carico, con eventuale presenza di bacche di pepe nero in grani, compatta, con limitata occhiatura
aroma: caratteristico del formaggio di pecora
sapore: dolce con spiccati aromi di pascolo, leggermente speziato nella tipologia «Pepato». Assenza di odore di stalla
percentuale di grasso: non inferiore al 40% sulla sostanza secca
stagionato:
stagionatura: almeno centoventi giorni
forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore
dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 15 e 30 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 15 a 25 cm
peso: compreso tra 6 e 14 kg in relazione...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA