PROVVEDIMENTO 28 settembre 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003. (20A05323)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti
Visto il regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee - Serie L 214 del 26 agosto 2003, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»
Visto la determinazione della Regione Emilia-Romagna 0620361 del 25 settembre 2020 Servizio innovazione, qualita', promozione e internalizzazione del sistema agroalimentare, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2020 di poter effettuare la raccolta nell'intervallo temporale tra l'inizio dell'invaiatura e il 10 dicembre
Considerato che, dalla relazione allegata al provvedimento della Regione Emilia-Romagna, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2020 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, comma 3, prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 15 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2020, comprometterebbe la qualita' dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP
Colline di Romagna
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