PROVVEDIMENTO 28 maggio 2020 - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (20A03104)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27 novembre 2002;

Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2019 recante «Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge n. 19 del 2020 con il quale e' stato previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate una o piu' misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato...

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