PROVVEDIMENTO 25 agosto 2020 - Disposizioni per l'invio dei dati aggregati. (20A04767)

IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, infra anche decreto antiriciclaggio;

Visto l'art. 33 del decreto antiriciclaggio, il quale stabilisce che «gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v), nonche' le societa' fiduciarie di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali» e che la UIF «individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalita' e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla societa' fiduciaria»;

Visto l'art. 60, comma 1, del decreto antiriciclaggio, in base al quale «ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti della UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unita' le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro»;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, recante «disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020, recante «disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» adottato ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio;

Tenuto conto del provvedimento del 23 dicembre 2013 recante «disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate» e del comunicato del 4 luglio 2017, emanati dall'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia;

Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente provvedimento e nei relativi allegati si intendono per: a)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT