PROVVEDIMENTO 24 novembre 2020 - Applicazione agli enti italiani, partecipanti ai sistemi gestiti dalle controparti centrali LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, regolati dalla legge inglese, delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto. (20A06723)

LA BANCA D'ITALIA

Visto il considerando 7 della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, ai sensi del quale gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi

Visto l'art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 210/2001

(«Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli»), come sostituito dall'art. 1, comma 508, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Banca d'Italia puo' stabilire, con proprio provvedimento adottato d'intesa con la Consob, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo agli enti italiani che partecipano ai sistemi di uno Stato non appartenente all'Unione europea aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello stesso decreto

Visto l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea concluso ai sensi dell'art. 50 del Trattato UE, e approvato dal Consiglio della UE il 30 gennaio 2020 («accordo di recesso»)

Considerato che, ai sensi del citato accordo di recesso, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di far parte dell'Unione europea e che l'accordo medesimo, nella parte quarta, prevede un periodo di transizione terminante il 31 dicembre 2020 durante il quale il diritto dell'Unione europea - ivi compresa la direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, attuata in Italia con il citato decreto legislativo n. 210/2001 - continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito

Considerato che al 1° luglio 2020, scadenza prevista dall'accordo di recesso per un'eventuale proroga del periodo di transizione, non e' stata assunta alcuna decisione in tal senso

Considerato che i sistemi gestiti da LCH Limited e ICE Clear Europe Limited sono regolati dalla legge inglese

Considerato che ai sistemi gestiti da LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, designati ai sensi della direttiva 98/26/CE dalla Bank of England e ai quali partecipano enti insediati in Italia, si applica fino al 31 dicembre 2020 la disciplina europea sulla definitivita' degli ordini di trasferimento di cui alla medesima direttiva

Considerato che tali sistemi, in...

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